T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 798 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato il 222011 e depositato il 1422011 la società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2586/2010 (R.G. 03358/010) emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 2432010;

Rilevato che l’articolo 1, comma 51, della legge 13122010 n. 220 dispone che non possono essere intraprese o proseguite, fino alla data del 31 dicembre 2011, azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Rilevato che tale disposizione trova applicazione per la Regione Campania, la quale è sottoposta al piano di rientro dei disavanzi sanitari;

Ritenuto,inoltre, come da giurisprudenza della Sezione (cfr. TAR CampaniaSalerno, I, n. 8722 del 1062010; n. 340 del 2222011), che la norma, nella parte in cui si riferisce alle "azioni esecutive", concerne, nel suo ambito oggettivo di applicazione, anche il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale presenta natura di giudizio di esecuzione, essendo rivolto alla attuazione in sede giurisdizionale delle statuizioni contenute in una pronunzia avente valore di giudicato, quale è il decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata opposizione nei termini;

Ritenuto,per le ragioni sopra esposte, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto, infine, che nulla è dovuto per le spese del giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla mancata costituzione dell’amministrazione;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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