Cass. pen., sez. VI 08-04-2009 (03-04-2009), n. 15223 Provvedimento restrittivo: sentenza di condanna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di consegna formalizzata con mandato di arresto europeo per finalità esecutive emesso il 13.2.2007 dal Tribunale di Vaslui (Repubblica di Romania) nei confronti del cittadino (OMISSIS) B.B., sottoposto a custodia cautelare carceraria (arresto eseguito dalla p.g. su segnalazione Interpol il 24.10.2008, convalidato dal Presidente della Corte distrettuale il 27.10.2008 con coeva applicazione a carico del prevenuto, rifiutante la consegna senza formalità, della misura cautelare carceraria).
Mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria rumena per l’esecuzione di sentenza in data 27.4.2005 del Tribunale di Vaslui, divenuta definitiva il 13.4.2006, con la quale il B. è stato condannato alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione per il reato di brigantaggio, punito dall’art. 211 c.p. rumeno, commesso in (OMISSIS) ( B., in concorso e riunito con altro individuo, ha aggredito e malmenato un uomo, sottraendogli una motosega).
Alla luce dei dati informativi provenienti dall’autorità giudiziaria rumena di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, la Corte di Appello reggina ha rilevato l’adeguatezza dell’atto giudiziario presupposto dal m.a.e. e della motivazione di quest’ultimo provvedimento, siccome scandito da idonea descrizione dei fatti addebitati al B., sanzionati in Romania con pena non inferiore nel massimo a venti anni di reclusione ed univocamente connotati da doppia punibilità L. n. 69 del 2005, ex art. 7, essendo previsti come reato anche nell’ordinamento italiano sotto l’omologo titolo della rapina (aggravata, essendo stati commessi da soggetti agenti riuniti tra loro). La Corte ha escluso, altresì, l’esistenza di eventuali condizioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18.
2.- Contro la sentenza favorevole alla consegna ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B., deducendo le seguenti violazioni di legge.
1. Inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, la Corte di Appello avendo disposto la consegna del B., pur non essendo stata allegata al m.a.e. – nè essendo stata acquisita in via integrativa (L. n. 69 del 2005, art. 16) dalla Corte – la copia della sentenza di condanna definitiva dell’autorità giudiziaria rumena, alla cui allegazione è subordinata la consegna stessa. In atti esiste soltanto una descrizione dell’excursus del processo rumeno, ma l’assenza del titolo giudiziario per cui è chiesta la consegna impedisce di verificare "se sono state effettivamente garantite al prevenuto nel suo paese di origine tutte le prerogative defensionali di assistenza e rappresentanza, la cui elusione costituisce motivo di inammissibilità della richiesta, come rilevasi dall’art. 19 della legge". 2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 8, il reato di "brigantaggio" per cui il B. è stato condannato in Romania non essendo contemplato nella legislazione italiana se non in correlazione con le ipotesi di rapina o di furto aggravato. La fattispecie non è ricompresa nell’elenco dei reati di cui all’art. 8 della legge sul m.a.e., fatta salva la comparazione con l’ipotesi di cui alla lett. t), dell’art. 8, che tuttavia prevede una condotta di sottrazione attuata con uso di armi o da un gruppo organizzato di soggetti, elementi accidentali non ricorrenti nell’episodio per cui è stato condannato il B..
3.- Il ricorso di B.B. non è assistito da fondamento e va respinto.
A. Il secondo motivo di censura è del tutto privo di pregio, perchè la decisione favorevole alla consegna del B. è stata adottata non in riferimento alla casistica delle ipotesi di consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8, ma semplicemente con riguardo all’esistenza del requisito della doppia incriminabilità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, non essendo revocabile in dubbio che il reato di brigantaggio, punito in (OMISSIS) con pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione, sia pienamente sussumibile, per come descritto nel m.a.e. rumeno, nella fattispecie della rapina ex art. 628 c.p..
B. I rilievi formulati con il primo motivo di ricorso sono infondati.
E’ vero che la documentazione versata agli atti della procedura di consegna passiva del B. non annovera la copia della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dall’autorità giudiziaria rumena, per l’esecuzione espiativa della quale quell’autorità ha emesso il mandato europeo di arresto con cui sollecita la consegna del condannato. Ma il collegio decidente non può non porsi il tema della effettiva ostatività alla consegna (unicamente documentale e in ogni caso agevolmente emendabile a norma della L. n. 69 del 2005, art. 16) definita dal disposto della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, laddove con l’impiego dell’avverbio "soltanto" sembra condizionare la consegna alla "allegazione" alla richiesta dello Stato emittente il m.a.e. di copia della sentenza di condanna che ha dato luogo alla richiesta stessa.
Senza indugiare in analisi linguistiche sul valore semantico ed espressivo riconoscibile all’avverbio qualificativo "soltanto", in ragione del suo posizionamento sintattico all’interno del costrutto normativo (l’avverbio, interpolandosi alla anteposta pregiudiziale ricorrenza dei "presupposti" di natura sostanziale della consegna previsti dal medesimo art. 6 e da altre norme della L. n. 69 del 2005, evoca e cristallizza un duplice complementare requisito della consegna), non è inutile evidenziare che la decisione quadro del Consiglio dell’U.E. relativa al mandato di arresto europeo non prevede, diversamente dalla legge attuativa italiana, alcuna formale allegazione documentale della sentenza di condanna, ma la semplice "indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva" e delle altre "informazioni" connesse all’identità del consegnando, ai connotati spazio-temporali del reato per cui è intervenuta condanna, alla qualificazione giuridica del reato e alla pena prevista e inflitta dall’autorità giudiziaria richiedente (art. 8 decisione quadro 2002/584/GAI – 13.6.2002).
Tanto puntualizzato, non sembra irragionevole al collegio decidente estendere l’interpretazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, adottata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di procedura di consegna per finalità processuali correlate ad un provvedimento cautelare coercitivo presupposto dal m.a.e. estero, alla cui allegazione pure la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, subordina la consegna, anche alla procedura di consegna per finalità di esecuzione penale, avuto riguardo – altresì – all’indubbia minore complessità valutativa dei presupposti legittimanti la consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, per i casi di esecuzione di sentenze di condanna definitive. In relazione al provvedimento restrittivo presupposto del m.a.e. estero a fini processuali questa Corte ha più volte precisato che non costituisce causa ostativa alla consegna la mancata allegazione al m.a.e. L. n. 69 del 2005, ex art. 6, comma 3, del provvedimento cautelare interno sulla cui base è stato emesso il m.a.e. estero, allorchè i controlli esperibili per la decisione sulla consegna (motivazione del provvedimento, sussistenza dei gravi indizi di reità, ecc.) siano resi possibili in virtù delle informazioni contenute nel m.a.e., senza che divenga indispensabile acquisire la copia del provvedimento cautelare estero (cfr., per le più recenti tra le molte decisioni in termini: Cass. Sez. 6, 23.1.2008 n. 4054, Vasiliu, rv. 238394; Cass. Sez. 6, 21.4.2008 n. 16942, Ruocco, 239428).
Nello specifico caso dell’odierno ricorrente B. la peculiare completezza informativa del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale rumeno di Vaslui nei confronti del prevenuto permette la formulazione di omologhe valutazioni, si da rendere non dirimente la formale acquisizione della copia della sentenza di condanna definitiva per la cui espiazione è stata sollecitata la consegna del B.. Valutazioni che, giova aggiungere, si inscrivono linearmente nel contesto di quei canoni di affidabilità tra Stati membri della U.E. e di "reciproco riconoscimento" delle rispettive decisioni penali (esecutive o procedimentali) che espressamente ispirano la decisione quadro del Consiglio U.E. sull’euromandato di arresto (cfr. decisione quadro 2002/584/GAI considerando nn. 5,6,10).
Dal mandato di arresto europeo emesso nei confronti di B. B. dall’autorità giudiziaria rumena si evince, infatti, che: 1) B. è stato condannato per il reato di brigantaggio (concorso in rapina) commesso il (OMISSIS) e gli è stata inflitta la pena di quattro anni e sette mesi di reclusione in conformità alla fattispecie criminosa di cui all’art. 211 c.p. rumeno, che prevede una pena superiore nel minimo ad un anno di reclusione; 2) il consegnando ha partecipato a rutti e due i giudizi di merito (primo grado ed appello), venendo in entrambi assistito da un difensore di sua fiducia; 3) la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data 13.4.2006 e la stessa ha determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con altra sentenza di condanna rumena del (OMISSIS).
Come è agevole constatare, il m.a.e. rumeno offre tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna, elementi tutti in gran parte predeterminati (per la consegna a fini esecutivi) dallo stesso L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1 e 4.
Elementi rispetto ai quali la concreta disponibilità documentale di copia della sentenza irrevocabile di condanna rumena a carico del B. non potrebbe fornire alcun ulteriore o più penetrante ragguaglio. Per il semplice motivo che gli accertamenti o controlli dell’autorità giudiziaria italiana ai quali deve considerarsi strumentalmente coordinata l’allegazione della copia della sentenza di condanna, segnatamente quelli relativi alla irrevocabilità della condanna e alla garanzia giudiziale delle "prerogative defensionali di assistenza e rappresentanza" del consegnando (come le definisce lo stesso ricorrente), sono – nel caso di specie – largamente assicurati dai descritti contenuti del m.a.e. rumeno in rapporto alla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a).
E’ appena il caso di rilevare, d’altro canto, che la sentenza non consentirebbe valutazioni diverse da quelle già consentite dall’asseverazione di irrevocabilità (definitività) della decisione di condanna recata dallo stesso m.a.e., atto proprio della autorità giudiziaria rumena (lo stesso Tribunale di Vaslui che ha deciso sul merito dell’accusa contestata al B.), sottoscritto da un magistrato (Presidente del Tribunale) e da un cancelliere del Tribunale rumeno emittente. Atto cui non può disconoscersi valore di attestazione probatoria della irrevocabilità della sentenza oggetto dell’invocata consegna in executivis, in aderenza – del resto – al "livello elevato di fiducia" tra gli Stati membri della U.E. che deve caratterizzare i loro reciproci rapporti in materia penale (considerando n. 10 della decisione quadro). Parimenti la sentenza non offrirebbe dati diversi dalla conferma del già acquisito carattere di giudizio in praesentia del processo svoltosi (in entrambi i gradi della cognizione di merito) nei confronti del B.. Ma v’è di più. Evidenziato che il ricorrente non enuncia alcuna censura in ordine alla regolarità e al rispetto della disciplina processualpenale rumena nel processo definito a suo carico in Romania, la sentenza di primo grado divenuta definitiva nei confronti del B. (la sola che dovrebbe essere allegata al m.a.e. secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3) può permettere di verificare le modalità di partecipazione e assistenza dell’imputato nel solo giudizio di primo grado. Per converso, nel caso di specie, l’euromandato di arresto rumeno assicura un quadro conoscitivo ben più esteso, precisando (come rimarcato) che il B. è stato presente anche nel giudizio di appello ed è stato assistito – sia nel primo giudizio che nel giudizio di appello – da un difensore di sua fiducia (da lui "assunto", come si afferma nel m.a.e.), che ha anche predisposto il ricorso di legittimità (respinto con coeva definitività del giudizio di condanna).
Deve concludersi, allora, che – quando nel caso specifico sottoposto al suo esame il giudice competente a definire la procedura passiva di consegna instaurata da un m.a.e. di uno Stato della U.E. disponga già di tutti i dati conoscitivi necessari e sufficienti per valutare la sussistenza dei presupposti sostanziali e formali legittimanti, secondo la disciplina nazionale interna dettata dalla L. n. 69 del 2005, la decisione sulla consegna per finalità esecutive – si rende ultroneo o non indispensabile acquisire la copia della sentenza di condanna estera divenuta irrevocabile.
Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere agli incombenti informativi di cui alla L. 69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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