Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16809 Maternità e relative provvidenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza 23.6.08 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da I.R. contro la sentenza 27.11.96 con cui il Pretore di Nola aveva respinto la sua domanda di indennità di maternità quale bracciante agricola.

Riteneva la Corte partenopea la mancanza di prova della qualità di bracciante agricola della I. ed escludeva di dover emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere – chiestale dall’INPS per avere, nelle more di lite, erogato alla I. le indennità di maternità – per inidoneità della prova documentale dell’avvenuto pagamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre la I. con un unico motivo.

L’intimato INPS non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso si censura l’impugnata sentenza per aver rigettato l’appello anzichè dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante che anche la I. avesse concluso in tal senso, dando atto dell’avvenuto pagamento da parte dell’INPS, nelle more di lite, delle indennità di maternità.

Il motivo è fondato.

Premesso che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 26.7.04 n. 13969), quando tali concordi richieste abbiano avuto luogo – come nel caso di specie (come si argomenta dal tenore del verbale del 25.10.07, in cui la Corte territoriale rinviò la causa su richiesta della appellante affinchè, appunto, potesse essere dichiarata cessata la materia del contendere) – il giudice è vincolato a dichiarare cessata la materia del contendere, senza poter entrare nel merito dell’effettivo venir meno del contenzioso e della relativa prova (sul dovere, in tal caso, del giudice di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere cfr, ad esempio, Cass. Sez., 3^ n. 10478 del l.6.04; Cass. S.U. n. 6226 del 9.7.97).

Diversamente, la pronuncia risulta viziata da extrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. In conclusione, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la Corte decide nel merito dichiarando cessata la materia del contendere. Nulla spese.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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