Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-04-2011, n. 16659 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 17/11/2010, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta da G.D. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Treviso in data 29/10/2010 per i reati di ricettazione, rapina, porto illegale di arma aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il G., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1. INESISTENZA DEL titolo che dispone la custodia in carcere: il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Venezia, nel dispositivo, aveva confermato "l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data luglio 2010 dal G.i.p. di Padova" ordinanza, però inesistente perchè il suddetto g.i.p. non aveva mai emesso alcuna ordinanza di custodia cautelare nei confronti di esso ricorrente;

2. VIOLAZIONE DEL m Bis IN IDEM: sostiene il ricorrente che l’ordinanza messa dal g.i.p. del Tribunale di Treviso in data 29/10/2010 ed impugnata aventi il tribunale del riesame, era assolutamente identica a quella emessa sempre dal g.i.p. di Treviso in 21/09/2010 ed annullata dal Tribunale del riesame di Venezia il 13/10/2010.
Motivi della decisione

p. 3. INESISTENZA DEL TITOLO: in effetti il dispositivo è errato perchè richiama un’ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. del Tribunale di Padova.

Tuttavia, è del tutto evidente che si tratta di un mero errore materiale perchè nel corpo della motivazione il tribunale evidenzia che l’istanza di riesame era stata proposta avverso l’ordinanza di c.c. emessa dal g.i.p del tribunale di Treviso in data 29/10/2010 e tutta la motivazione è stata correttamente svolta sui motivi proposti dal ricorrente.

L’errore, quindi, a norma dell’art. 130 c.p.p., comma 2, va corretto come da dispositivo. p. 4. ne BIS in IDEM: la questione già eccepita avanti il tribunale del riesame, è stata disattesa con l’osservazione secondo la quale "vi è un elemento nuovo rilevante e decisivo: le dichiarazioni del M. che nella precedente fase erano inutilizzabili".

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha speso una sola parola limitandosi a ribadire la sua tesi: di conseguenza, la censura va ritenuta generica ed aspecifica nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine alla motivazione addotta dal tribunale in punto di fatto che fa ritenere che, appunto, non sia ipotizzarle il denunciato vizio del ne bis in idem.

Di conseguenza il ricorso dev’essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il dispositivo dell’impugnata ordinanza corretto
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA. Il ricorrente al pagamento delle spese processuali DISPONE Procedersi alla correzione dell’errore materiale nel senso che, ove nel dispositivo dell’impugnata ordinanza è scritto "… luglio 2010" e "Giudice per le indagini preliminare di Padova …" deve leggersi e intendersi rispettivamente "… 29 ottobre 2010" e "Giudice per le indagini preliminare di Treviso (…)".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

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