T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 791 Ricorso straordinario al Capo dello Stato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente impugnativa ha ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale è stato respinto il ricorso straordinario avverso il rapporto informativo e il giudizio complessivo per l’anno 1996, relativo al ricorrente.

Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

In primo luogo va rigettato il secondo motivo, con cui è stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso risulta adeguatamente motivato per relationem con il parere reso dal Consiglio di Stato.

Tale parere, infatti, come avvenuto nel caso in esame, è stato puntualmente comunicato al ricorrente unitamente alla decisione del ricorso straordinario, che esso integra per relationem, dovendosi considerare, in ragione della natura decisoria del parere, che non si individua un obbligo di comunicazione preventivo del parere come espressione del principio del contraddittorio, disciplinato per il ricorso straordinario nella misura e nella modalità previste dalle norme relative.

Sono invece inammissibili la prima e la terza censura, in quanto, con il ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, non si possono dedurre censure su errores in procedendo intervenuti anteriormente al parere del Consiglio di Stato, essendo di conseguenza precluse le censure di violazione del contraddittorio, dedotta per la mancata comunicazione alla ricorrente delle risultanze istruttorie e delle controdeduzioni del Ministero, acquisite per la decisione del ricorso straordinario e di illegittimità del parere del Consiglio di Stato.

Infatti la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per giurisprudenza consolidata, può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma ed al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, trattandosi di giurisprudenza, basata sul terzo comma dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la cui giustificazione permane, perché è preordinata ad evitare che l’impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario, e in quanto fondata sul principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale (Cons. Stato: Ad. Plen. 10 giugno 1980, n. 22; Sez. IV: 6 maggio 2002, n. 2428; 25 settembre 2002, n. 4900; Sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3831 e Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5985).

Pertanto il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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