T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 787 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato in data 10 novembre 2009 e ritualmente deposito, l’associazione temporanea E., come in atti rappresenta e difesa, ha impugnato gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale attivata dal Comune di Padula per l’affidamenti della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione do APQ – Infrastrutture per i sistemi urbani, VII atto integrativo, a tal fine criticamente prospettando:

a) la violazione degli artt. 66 e 70 del d. lgs. n. 163/06, per asserita violazione delle modalità di pubblicazione del bando e per violazione dei previsti termini di presentazione;

b) la violazione del modulo procedurale prefigurato all’art. 48 del d. lgs. n. 163 cit., per omissione della rituale verifica c.d. a campione;

c) l’omissione di idonea valutazione comparativa delle offerte formulate in sede di gara;

c) la violazione dell’art. 83 del d. lgs. cit. per asserita genericità dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis di procedura;

d) l’erroneo apprezzamento delle proposte progettuali, asseritamente migliori, formulate con la propria offerta, di cui sarebbe stata pretermessa l’adeguata presa in considerazione; e) la violazione del disciplinare di gara, quanto alla mancata estromissione della offerta tecnica della controinteressata, per aver asseritamente superato il prescritto numero massimo di pagine;

RITENUTO che il ricorso non appare, alla luce dei rilievi che seguono, fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto (ciò che vale, incidentalmente, da esimere il Collegio dalla articolata eccezione di irricevibilità per tardività);

RITENUTO, in dettaglio e partitamente, che la doglianza inerente alla ventilata violazione della ordinaria tempistica procedimentale deve ritenersi concretamente inammissibile per carenza di interesse, in quanto non accompagnata dalla necessaria prospettazione di concreto pregiudizio che la denunziata violazione avrebbe in suo danno comportato, se del caso in termini di ingiusto vantaggio a favore della ditta aggiudicataria;

RITENUTO che infondato è il secondo motivo di gravame (con il quale si denunzia la pretermissione degli adempimenti procedimentali prefigurati all’art. 48 del d. lgs. n. 163 cit.), posto che, per comune intendimento, le possibili anomalie del procedimento di verifica dei requisiti di cui all’art. 48 d.lg. n. 163 cit. sarebbero al più a riverberarsi sulle singole posizioni dei concorrenti coinvolti dall’accertamento, determinando l’illegittimità dell’aggiudicazione eventualmente intervenuta in loro favore, ma giammai possono di per sé tradursi nell’illegittimità dell’intera procedura di gara, sul cui assetto complessivo non possono incidere situazioni di invalidità circoscritte individualmente, pena la lesione dei fondamentali principi di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici (in terminis, da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 luglio 2010, n. 16615 e cfr. altresì, TAR Lecce, sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077), e ciò segnatamente quando, come nella specie, non si dimostri che alcuno dei concorrenti fosse concretamente carente dei requisiti di partecipazione richiesti.

CONSIDERATO che neppure hanno pregio le censure volte a ritenere che la Commissione abbia erroneamente proceduto al giudizio di scelta del progetto tecnico ritenuto più idoneo, poiché essa non avrebbe svolto alcuna valutazione comparativa tra i progetti, posto che i sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici, come disciplinati dal Codice dei Contratti (con la non pertinente eccezione del cd. dialogo competitivo ex art. 58, co. 10), non prevedono affatto una valutazione comparativa tra le offerte, ma impongono, semmai, che a ciascuna offerta sia singolarmente attribuito dalla Commissione un punteggio specifico in relazione alla specifica offerta esposta in gara: il che deve valere segnatamente nel caso della aggiudicazione, operante nel caso di specie, secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, posto che l’art. 83 non fa giustappunto alcuna menzione di una "valutazione comparativa" (che è – si deve convenire – sistema tipico previsto solo per alcuni procedimenti concorsuali e non estensibile, come tale, al di là dei casi espressamente previsti;

RITENUTO che neppure sussiste la violazione dell’art. 8 del d. lgs. cit. (prospettata sotto il profilo della ritenuta genericità dei criteri di valutazione scolpiti dal bando di gara), e ciò in quanto il disciplinare di gara dettagliatamente indicava non solo i punteggi con i criteri di valutazione, ma anche i relativi sub criteri di attribuzione, per tal via correttamente legittimando la Commissione ad adottare una valutazione espressa in forma numerica;

RITENUTO, ancora, che le censure con le quali la ricorrente sostiene che le soluzioni da essa presentate sarebbero più idonee e maggiormente migliorative rispetto a quelle proposte dall’ aggiudicataria devono ritenersi inammissibili, in quanto impinguenti in valutazioni ed apprezzamento di puro merito tecnico, come tali riservati alla stazione appaltante, salva l’eventualità, non ricorrente, del travisamento del fatto;

CONSIDERATO, infine, quanto alla asserita violazione del numero di pagine stabilito dal disciplinare di gara, che – indipendentemente dalla concreta verifica della rispondenza o meno dell’offerta alla relativa prescrizione – la stessa non avrebbe potuto in ogni caso legittimare di per sé, stante il difetto di apposita ed espressa clausola comminatoria e non trattandosi, all’evidenza di salvaguardare indefettibili interessi pubblici o di garantire la completezza oggettiva della proposta contratuale, l’auspicata sanzione espulsiva (ex permultis e da ultimo Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583 e Id., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849);

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso debba essere integralmente respinto (con conseguente attribuzione del carico delle spese, nei termini di cui al dispositivo che segue, giusta l’ordinario canone della soccombenza);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione intimata e della controinteressata, nella rispettiva e complessiva misura di Euro 2.000 a favore della prima ed Euro 2.000 a favore della seconda, in entrambi i casi con maggiorazione di IVA, CAP e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *