T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 779 Indennità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente impugnativa ha ad oggetto il decreto del Provveditorato agli Studi di Salerno n. 458 dell’11.1.96 di annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente da Sassari a Salerno e del contestuale trasferimento del controinteressato N.C. a Salerno, nonché il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 27.12.95 di accoglimento del ricorso gerarchico del controinteressato N.C. avverso il trasferimento interprovinciale della ricorrente da Sassari a Salerno.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei suddetti provvedimenti per violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, dell’art. 33 della L. n. 104/92, del D.P.R. n. 1199/71 e dell’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 335/94 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio rileva che ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 19 L. 8 marzo 2000, n. 53, che consente al lavoratore che assista con continuità un disabile, parente o un affine entro il terzo grado, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio – è necessario che il lavoratore fornisca la prova dell’assistenza continua da lui prestata.

Orbene, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, la ricorrente risulta residente con il padre disabile, nato nel 1913, sin dal 14 luglio 1964 senza soluzione di continuità e la circostanza della convivenza del padre con altra persona, non legata allo stesso da alcun vincolo di parentela o di affinità, non è di certo idoneo a far venir meno l’esigenza dell’assistenza da parte della figlia ricorrente.

In tale contesto, sono configurabili i presupposti soggettivi ed oggettivi, richiesti per la fruizione del beneficio, avendo l’interessata comprovato l’intervenuto riconoscimento da parte della competente Amministrazione Sanitaria Locale dello stato di disabilità del genitore, l’insussistenza di ricovero a tempo pieno di quest’ultimo presso strutture ospedaliere o simili, la relazione di parentela, l’inesistenza di altri parenti o affini in grado di sopperire alle esigenze del soggetto diversamente abile.

Nella fattispecie in esame la ricorrente costituisce il fondamentale punto di riferimento per l’assistenza del disabile, a cui non potrebbe certo provvedere con la permanenza nella sede di servizio di Sassari, cui è stata assegnata, che precluderebbe un’adeguata presenza fisica del dipendente a fianco del congiunto portatore di handicap e da un suo attivo coinvolgimento in ogni esigenza di vita del medesimo.

Né si tratta di una domanda di trasferimento a futuri fini di assistenza, in quanto il ricorrente assiste già con continuità il genitore e quindi rientra nella previsione normativa per la fruizione del beneficio.

Risultano quindi illegittimi – come già evidenziato anche in fase cautelare con l’ordinanza n. 1177/96- gli impugnati provvedimenti, che hanno denegato il trasferimento già disposto a favore dell’odierna ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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