Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16652 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che ha annullato l’ordinanza custodiale emessa dal GIP del tribunale di Taranto datata 03.06.2010 ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedendo la cassazione del provvedimento di annullamento perchè contrario ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di motivazione per relationem.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 Il Tribunale ha annullato l’ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di Taranto sul rilievo che: " pur potendo il Gip richiamare il contenuto della richiesta del P.M. nel proprio provvedimento cautelare , ha l’obbligo, a pena di nullità, di illustrare il vaglio critico e le ragioni di tale recepimento recettizio, ma giammai può omettere di motivare al riguardo, perchè così operando renderebbe vuoto di contenuto il ricorso in esame" ed ancora "… già la grafica dell’ordinanza di custodia applicata evidenzia ictu oculi – ma con pienezza all’esame comparativo- che da pagina 2 a pagina 96 è copia pedissequa dell’iniziativa accusatoria: per contro la motivazione del GIP del tutto non aderente ai dettami segnati dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), si condensa nelle pagine 97,98,99,100 con una peraltro anomala inversione tra qualificazione giuridica dei fatti e indizi fattuali di colpevolezza, il tutto – comunque-carente di vaglio critico ad illustrazione individualizzante, per ciascun indagato, delle ragioni di fatto e di diritto inerente alle imputazioni per le quali è stata disposta la privazione della loro libertà….". 2.2 La prima affermazione è sicuramente ridondante e non conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

2.3 Questa Suprema Corte,infatti, ha già deciso che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è sicuramente ammissibile e che è la stessa è legittima quando si conformi ai parametri indicati nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 – ud. 21 giugno 2000 – Primavera) che, pur con riferimento alla motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, ha, di fatto enucleato i seguenti principi di carattere generale per la predetta forma di motivazione: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato 0 trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Rv. 216664).

2.4 La valutazione della motivazione dell’ordinanza non è stata condotta secondo questi opportuni parametri ma seguendo un principio preconcetto e tutto sommato alquanto fumoso del quale è difficile individuare l’essenza.

2.5 La seconda affermazione è sicuramente illogica.

2.6. Il Tribunale del riesame, infatti, ha abdicato a quella che, secondo l’insegnamento costante e ripetuto di questa Corte, che il collegio condivide, è la sua precipua funzione. E’ già stato ritenuto, infatti, da questa Corte che il Tribunale del riesame ha giurisdizione di merito sulla vicenda "de liberiate" ed è chiamato a risolvere il contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva costituisce la "extrema ratio" delle determinazioni adottabili.

2.7. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (rv. 241868).

2.8 Infatti il coordinamento del dettato dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis (in base al quale a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, il giudice nell’ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, esponendo i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9 (in base al quale il tribunale può anche confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso) va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de liberiate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza di relegare la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva a ultima ratio delle determinazioni adottabili.

2.9 Perciò tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (Cass. pen., sez. 6, 10/01/2000, n. 52). Ma se il provvedimento non si limiti a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto,come è avvenuto nel caso in esame ,per le prime 96 pagine dell’ordinanza, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, ravvisarsi la situazione della motivazione per relationem, e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione. E sulla motivazione per relationem da parte del G.I.P. alla richiesta del P.M., – come si è già detto, – si sono espresse le SS.UU. di questa Corte ritenendola legittima, se l’atto di riferimento sia conosciuto o conoscibile dall’interessato e la motivazione, contenuta nell’atto di riferimento, risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e sia,inoltre, chiaro che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione (sentenza 21 giugno 2000 n. 17, Primavera).

Il provvedimento del Tribunale del riesame deve, pertanto, essere annullato e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Taranto perchè si pronunci sull’impugnazione secondo le direttive su indicate.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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