T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 381 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente è dipendente del consorzio intimato presso il quale presta servizio nella categoria C1, posizione economica C1.

In particolare ella è assegnata all’ufficio ragioneria e personale (area finanziaria servizi generali) dal 1° agosto 2003.

Nel ricorso all’esame ella espone che: a) è responsabile dell’ufficio ragioneria e personale; b) in data 13 ottobre 2010 alla controinteressata è stato attribuito l’incarico di Dirigente dell’area amministrativa del consorzio; c) in data 27 ottobre 2010 ella presentava "richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione" al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori (che, si legge nella richiesta, corrispondono a quelle assegnate dal 13 ottobre 2010 alla controinteressata); d) in data 28 ottobre ella presentava una istanza di accesso con cui chiedeva "l’accesso agli atti del procedimento di assunzione in servizio del Dirigente area amministrativa e degli atti di inquadramento dello stesso nei ruoli del consorzio e di ogni altro atto connesso e presupposto"; nella istanza faceva presente di essere il soggetto che "da anni, in autonomia e con responsabilità e funzioni apicali" ricopriva le funzioni attribuite alla controinteressata; e) con nota 26 novembre 2010 il Direttore generale del consorzio respingeva l’istanza nel presupposto che essa fosse preordinata "ad un controllo generalizzato dell’operato dell’ente" e riguardasse "documenti amministrativi contenenti informazioni relative a terzi".

2. Di qui il ricorso all’esame con cui la ricorrente chiede l’annullamento della nota 26 novembre 2010 e il riconoscimento del suo diritto all’accesso alla documentazione richiesta contestando la legittimità della motivazione del diniego oppostole.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

Le motivazioni del diniego di accesso opposto alla ricorrente sono infatti infondate.

Anzitutto non può certamente sostenersi che l’istanza fosse volta a un controllo generalizzato sull’attività dell’ente, dato che essa aveva e ha ad oggetto gli atti di un singolo procedimento, vale a dire il procedimento che ha condotto alla nomina del dirigente dell’area amministrativa dell’ente; si tratta quindi non solo di una vicenda circoscritta ma soprattutto di una vicenda che interessa la ricorrente che, prestando servizio nell’area amministrativa e risultando titolare di laurea in economia e commercio, appare almeno astrattamente in possesso di un curriculum che le avrebbe permesso di aspirare a quel posto (anche indipendentemente da quanto da lei sostenuto in ordine all’esercizio da lungo tempo delle relative mansioni).

Né la circostanza che i documenti di cui è stato chiesto il rilascio riguardino un terzo legittima il diniego dato che si tratta all’evidenza di documenti che non contengono cd. "dati sensibili"; si tratta infatti di atti della procedura di reclutamento di un pubblico dipendente e non è quindi ipotizzabile che in linea generale essi possano essere sottratti ad accesso da parte di terzi qualificati che aspirino al reclutamento nella medesima posizione organizzativa. Né la circostanza – evidenziata dalla difesa del consorzio – che la controinteressata, interpellata, ha negato il suo consenso all’ostensione della documentazione richiesta, adducendo che essa contenesse "documenti personali", legittima il diniego, dato che l’accesso non è subordinato al consenso del soggetto cui eventualmente si riferiscano gli atti che ne formano oggetto e non è indicato quali siano i "documenti personali" che esigenze di tutela della riservatezza sottrarrebbero all’accesso; al riguardo deve ribadirsi che, venendo in rilievo una questione di reclutamento di personale, non si comprende quali possano essere i "documenti personali" e quali i dati "sensibili" da proteggere.

5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e l’atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, annulla il diniego di accesso impugnato e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta.

Condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale RomaLatina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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