Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16651 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

2. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro del corpo di reato, emesso dal P.M. di Latina in data 01.06.2010, ricorre l’avvocato Enzo Terenzi, difensore di fiducia di M.P., lamentando la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 8, per l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza avanti il Tribunale del riesame al difensore dello stesso indagato avvocato Pompei Giorgio Maria essendo stato tale avviso, erroneamente, notificato presso l’ufficio dell’avvocato Terenzi.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente,infatti, non ha posto la Suprema Corte nelle condizioni di poter autonomamente valutare il vizio procedurale denunciato perchè non ha prodotto, come avrebbe dovuto, gli elementi necessari quantomeno ad inquadrare esattamente l’ambito della doglianza.

2.2 Emerge,infatti dagli atti, che un avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale del riesame è stato predisposto per l’avvocato Pompei ed è stato inviato ad un numero di fax che sicuramente non è quello che l’avvocato Terenzi, nel ricorso, indica come il proprio.

2.3 In assenza di più compiuti elementi per valutare la situazione defensionale del M. ed in ragione della assoluta genericità del ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 16 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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