T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La controversia all’esame si riferisce all’apertura da parte della società controinteressata di una media struttura di vendita nei locali siti in Cori, piazza della Croce.

La CE.DI. – che il 21 gennaio 2010 (in realtà 2 febbraio 2010, come da attestazione depositata dalla CE.DI. il 27 gennaio 2011)) aveva ottenuto il permesso di costruire n. 3, avente a oggetto "la ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, diversa distribuzione degli spazi interni e cambio di destinazione d’uso" dei locali e il 9 febbraio 2010 l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico da destinare a parcheggio al servizio dell’attività commerciale da intraprendere (atti entrambi oggetto di impugnazione) – in data 1° marzo 2010 chiedeva il rilascio dell’autorizzazione commerciale.

In un primo tempo il comune di Cori respingeva l’istanza (nota 10 marzo 2010) ritenendo che i locali da utilizzare, essendo ubicati in zona B, non fossero suscettibili di ospitare una media struttura di vendita.

Successivamente però il comune era indotto a un mutamento di avviso e si determinava in data 27 marzo 2010 al ritiro del provvedimento di diniego; seguiva in data 30 aprile 2010 il rilascio dell’autorizzazione all’apertura della media struttura di vendita.

2. Di conseguenza l’associazione commercianti e artigiani di Cori e Giulianello e gli altri soggetti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti attività concorrenti a quella autorizzata, impugnavano l’autorizzazione, l’annullamento del pregresso diniego, nonché il permesso di costruire e l’autorizzazione all’occupazione di spazi pubblici sopra indicati.

3. Si costituivano in giudizio il comune di Cori e la C.S. che resistono al ricorso.

4. La sezione, con ordinanza n. 331 del 23 luglio 2010 accoglieva l’istanza di tutela cautelare; la misura cautelare così concessa era tuttavia annullata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4306 del 16 settembre 2010.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare le varie eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti.

1.1. Questi anzitutto contestano la nullità del mandato conferito dai ricorrenti al loro difensore poiché la procura è stata sottoscritta dai rappresentanti dei soggetti ricorrenti senza specificazione della loro qualità.

L’eccezione è però infondata perché la giurisprudenza in materia è tradizionalmente non formalista ritenendo che la sottoscrizione personale del rappresentante senza specificazione della sua qualità sia sufficiente quando tale qualità sia desumibile da altri atti processuali (Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 2000, n. 7002); nella fattispecie la qualità in cui è stato sottoscritto il mandato è chiaramente indicata nella stessa epigrafe del ricorso (a margine del quale c’è la procura al difensore), sicchè non esiste alcun dubbio sulla circostanza che il mandato al difensore è stato conferito nella qualità di rappresentante dei soggetti ricorrenti.

1.2. Viene poi eccepito che i ricorrenti sono carenti di legittimazione non avendo dimostrato di svolgere attività in diretta concorrenza con quella oggetto dell’autorizzazione impugnata; specificamente il comune di Cori, che ammette che solo "uno o due" dei ricorrenti hanno esercizi prossimi a quello in contestazione, nega che essi svolgano attività omologhe o simili a quelle svolta dalla struttura di vendita autorizzata.

L’eccezione è fondata.

Ad avviso del Collegio deve anzitutto negarsi la legittimazione al ricorso dell’associazione commercianti e artigiani di Cori e Giulianello dato che la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che i soggetti esponenziali di interessi collettivi siano legittimati al ricorso soltanto allorchè impugnino provvedimenti che incidano su interessi propri dell’ente ovvero unitariamente e indivisibilmente sugli interessi di tutto il gruppo esponenziato, con esclusione pertanto dei casi – quale quello in esame – in cui l’atto impugnato incide su interessi di singoli appartenenti alla categoria.

L’eccezione è fondata anche relativamente agli altri ricorrenti; questi infatti a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai resistenti che hanno contestato la loro qualità di soggetti svolgenti attività economiche in diretta concorrenza con quella autorizzata e per tal ragione titolari di situazioni giuridiche soggettive legittimanti al ricorso, hanno omesso di fornire elementi che dimostrassero tale loro qualità; in altri termini i ricorrenti si sono limitati a allegare al ricorso documenti da cui risulta la loro qualità di commercianti operanti nel settore della vendita di generi alimentari o casalinghi; ciò, tuttavia, non comprova la loro affermazione di essere titolari di esercizi di vicinato in rapporto di concreta concorrenza con la struttura di vendita autorizzata (che è in sostanza un supermarket che opera con il marchio Conad); in altri termini a fronte delle contestazioni dei resistenti i ricorrenti avrebbero dovuto fornire elementi ulteriori (cioè integrativi dei documenti allegati al ricorso) che dimostrassero il rapporto di concorrenza tra i loro esercizi e quello autorizzato, in applicazione del principio secondo cui, a fronte della contestazione del titolo di legittimazione del ricorrente da parte del resistente in giudizio, il primo ha l’onere, pena l’inammissibilità del ricorso, di fornire la prova di quanto da lui sostenuto.

Nella fattispecie, insomma, la prova della legittimazione non è stata interamente fornita e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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