Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16649

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Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Firenze, con ordinanza in data 19 luglio 2010,confermava il decreto di sequestro preventivo dei beni degli indagati, emesso in data 16 giugno 2010, integrato il 22 e il 23 giugno del 2010, dal Tribunale di Firenze nei confronti, tra gli altri di Z.Q., S.F., P.Z., W.J.; J. Y., indagati per reati di associazione per delinquere, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, finalizzata al riciclaggio di proventi da reati anche di natura fiscale.

Il difensore dei predetti imputati proponeva autonomi ricorsi per cassazione.

Per Z.Q., J.Y., W.J., S.F. e P. Z., nei cui confronti si procede esclusivamente in ordine ai reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 2, L. n. 203 del 1991, art. 7, a cui non sono stati contestati nè il reato associativo nè l’ipotesi di riciclaggio,veniva dedotta la inconfigurabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e la conseguente insussistenza della competenza funzionale di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, in capo alla Procura della Repubblica e all’ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, con conseguente competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Prato, competente per territorio.

Con riferimento a W.J. e in relazione al sequestro dell’intero compendio dei beni riferibili al ricorrente, già decisa con separato ordinanza dal Tribunale della libertà di Firenze, in data 9/7/2010, oggetto di separato ricorso per cassazione, deduceva la nullità della ordinanza per la totale carenza di motivazione del provvedimento cautelare.
Motivi della decisione

Tutti i ricorsi sono infondati.

Va rilevato, conformemente alla giurisprudenza di questa Coliche in tema di sequestro non può farsi valere l’incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l’organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione di lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2791 del 29/10/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 212499).

L’eventuale difetto di legittimazione territoriale del P.M. a procedere alla convalida di sequestro probatorio, per mancato rispetto del criterio dato dal luogo ove il sequestro è stato eseguito, non è causa di invalidità del decreto emesso, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche dal P.M. non legittimato, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti all’ufficio del P.M. competente (cass. sez. 3, Sentenza n. 41071 del 20/09/2007 Cc. (dep. 08/11/2007) Rv. 237929).

Peraltro, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini e alla sussistenza degli aggravanti contestate, ove non appaiono inesistenti ictu oculi, (circostanza da escludersi nella fattispecie) in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Cass. sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. – dep. 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 -Rv. 236386;

Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv.

236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 – Rv. 236590).

Con riferimento alla mancanza di motivazione da parte del Tribunale della libertà, dedotta, in particolare, dalla difesa di W. J. con riferimento alle censure formulate in ordine al sequestro dei beni riferibili al ricorrente, va, al riguardo osservato che in tema di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame è consentita quella "per relationem", nel caso in cui le censure formulate a carico del provvedimento di sequestro non contengano (come nel caso di specie) elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso G.I.P. e dal Tribunale della libertà, non essendo tale ultimo giudice tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal G.I.P. con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

L’oggetto del sequestro preventivo è dettagliatamente descritto negli elenchi allegati alle richieste del P.M. e alle quali il G.I.P. a pag. 145 del suo provvedimento fa integrale riferimento, avendo integrato il provveduto del 16.6.2006 con l’ulteriore provvedimento in data 22.6.2010; quindi, le ragion, del disposto provvedimento sono rinvenibili sia nei predetti provvedimenti sia anche nella più sintetica motivazione del Tribunale della libertà che, ancorchè con riferimento generale a tutti i prevenuti, ha evidenzio che e modalità di acquisizione dei beni non erano riconducibili alle reali capacità economica degli agenti ma riferibili a persone ad essi collegate rapporti di parentela o di lavoro e probabilmente riconducibili a reati di evasione fiscale o riciclaggio.

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta, ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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