Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16795 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 2003 il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (SNAF) e la Confsal, nonchè S.A. in proprio, iscritto al medesimo sindacato e dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna, illustravano preliminarmente le disposizioni di cui alle leggi regionali che regolavano i rapporti di lavoro: in primo luogo, con la L.R. n. 24 del 1999, art. 8 si stabiliva che il personale dell’Ente costituisce un comparto autonomo di contrattazione, distinto dal personale della Regione e che, nella negoziazione del contratto collettivo regionale di comparto, la Regione è rappresentata da un apposito comitato, mentre in sede di prima applicazione, erano ammesse alla contrattazione "anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo- forestale, nonchè le confederazioni cui le stesse sono associate." Questa disposizione era stata però sostituita dalla successiva L.R. n. 12 del 2002, art. 6 la quale aveva previsto che ai dipendenti dell’Ente "si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale". Sostenevano le OO.SS che la nuova norma aveva loro recato pregiudizio, perchè le aveva estromesse di fatto dal procedimento di contrattazione collettiva del comparto e sostenevano altresì che la estensione del CCNL per i dipendenti privati ai dipendenti del comparto autonomo del personale dell’Ente Foreste configgeva non solo con l’art. 39 Cost., ma anche con l’art. 3 dello Statuto regionale il quale prevede che la legislazione regionale sia tenuta all’osservanza delle norme di riforma economico sociale, tra le quali sono compresi i modelli di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

chiedevano quindi i ricorrenti che, in via preliminare, venisse rimessa alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità della L.R. n. 12 del 2002, art. 6 e nel merito, in ipotesi di accoglimento, venisse dichiarata la inefficacia del CCNL degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonchè l’obbligo della Regione di costituire il Coran per la contrattazione collettiva di comparto di primo livello.

Nel contraddittorio con l’Ente Foreste e con la Regione, il Tribunale rigettava le domande e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello.

I giudici d’appello osservavano che, in verità, la applicazione generalizzata del CCNL degli operai agricoli privati non discendeva, come i ricorrenti pretendevano, dalla L.R. n. 12 del 2002, art. 6 ma discendeva dal fatto che così era previsto nei contratti individuali sottoscritti dai dipendenti dell’Ente Foreste, come provato dal fatto che i medesimi contratti erano stati sottoscritti già dal 1989 e quindi ben prima della entrata in vigore della citata legge del 2002, quindi erano irrilevanti i dubbi di costituzionalità della L.R. n. 12 del 2002. I ricorrenti invero avevano sostenuto altresì che con l’applicazione al personale dell’Ente Foreste del contratti collettivi del settore privato, si sarebbe stravolto il modello di contrattazione collettiva previsto per i pubblici dipendenti statali, imperniato sulla attribuzione della rappresentanza negoziale ad un organismo appositamente costituito e sulla selezione dei soggetti da ammettere alla contrattazione sulla base degli indici di rappresentatività. La Corte – pur dando atto che non era stata univocamente decisa, dalla Corte costituzionale, la questione della obbligatorietà, anche per le regioni autonome, del rispetto dei limiti costituiti dalle norme statali di riforma economico sociale nelle materie riservate alla competenza esclusiva -affermava che la dedotta questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 12 del 2002, art. 6 era irrilevante nella specie, perchè, anche se ritenuto contrario a costituzione, sarebbe stato pur sempre vincolante per i lavoratori il CCNL del settore agricolo forestale, in forza della clausola di cui al contratto individuale; che la declaratoria di incostituzionalità sarebbe stata parimenti irrilevante sul versante sindacale, perchè lo SNAF non aveva, nè allegato, nè dimostrato, a fronte della contestazione dell’Ente Foreste, di possedere i requisiti di rappresentatività prescritti dalla L.R. n. 31 del 1998, che regolamenta, in ambito regionale, l’accertamento della rappresentatività sindacale, per cui anche una pronunzia di incostituzionalità non avrebbe determinato automaticamente la sua partecipazione alle trattative per il contratto di primo livello. Nè rilevava il fatto che lo Snaf fosse stato convocato dal Coran con nota del 4 dicembre 2001 n. 416 nella vigenza del vecchio testo della L.R. n. 24 del 1999, art. 9 per partecipare, congiuntamente alle OO.SS maggiormente rappresentative, alla apertura delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo regionale, perchè la rappresentatività doveva essere accertata secondo le regole di cui alla L.R. n. 31 del 1998, art. 60 la quale ammette le organizzazioni che abbiano nel comparto una rappresentatività in inferiore al 5%.

Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria. Le controparti. Regione Sardegna ed Ente Foreste della Sardegna, non si sono costituite.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo si addebita alla sentenza violazione della L.R. n. 24 del 1999, art. 9 come sostituito dalla L.R. n. 12 del 2002, dell’art. 139 Cost., della L. n. 87 del 1953, art. 23 e difetto di motivazione, per avere ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata. Sostengono i ricorrenti la rilevanza della questione, perchè, quanto alla posizione individuale dello S., era ben vero che la applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale era prevista nel contratto individuale, ma detta clausola avrebbe perso efficacia dopo l’entrata in vigore della L. n. 24 del 1999, a norma della quale valeva la contrattazione dello specifico comparto e ciò anche se non era poi seguita la stipulazione di alcun contratto collettivo secondo le regole introdotte, a causa del sopraggiungere della L.R. n. 12 del 2002. Detta motivazione, soggiungono i ricorrenti, non varrebbe in ogni caso a rigettare la domanda espressamente proposta dalle OO.SS. per ottenere l’obbligo della Regione di costituire il Coran per la contrattazione collettiva di primo livello. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sul rilievo della mancata prova dei requisiti di rappresentatività. Infatti la loro rappresentatività era dimostrata dal fatto che con la nota n. 416 del 4 dicembre 2001 erano stati invitati dal Coran ai sensi della L. n. 24 del 1999, art. 6 e non già per partecipare alla contrattazione integrativa, come ritenuto dai Giudici d’appello, ma per partecipare alla contrattazione primaria di comparto. La rappresentatività peraltro dovrebbe essere verificata all’atto dell’invito del Coran a partecipare alla contrattazione.

Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 139 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 23 si solleva questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 12 del 2002, art. 6 in relazione agli artt. 39, 2, 3 e 4 Cost..

Con il terzo motivo si ripropongono le censure già svolte nel secondo motivo in punto rilevanza della questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 12 del 2002 che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato.

Con il quarto motivo si insiste ancora sulla incostituzionalità della L.R. n. 12 del 2002.

Il primo ed il secondo motivo non meritano accoglimento, dovendosi riconfermare che le dedotte eccezioni di costituzionalità risultano irrilevanti per la soluzione delle questioni di cui al caso di specie, rendendo così inammissibile il rinvio al Giudice delle leggi.

1. Va preliminarmente esaminata la questione nei riguardi del lavoratore S., perchè la sua posizione è diversa rispetto a quella del sindacato ricorrente.

Invero la declaratoria di incostituzionalità della L.R. n. 12 del 2002 eliminerebbe effettivamente il sistema di regolamentazione del rapporto di lavoro ad opera della contrattazione nazionale dei dipendenti privati del settore agricolo-forestale, di talchè si dovrebbe tornare al sistema di cui alla L.R. precedente, ossia alla L.R. n. 24 del 1999 secondo cui il rapporto di lavoro doveva invece essere regolato dalla contrattazione collettiva di diritto pubblico del relativo comparto.

Il fatto è però che l’applicazione del contratto di diritto privato discendeva non solo dalla L.R. n. 12 del 2002, ma anche dalla pattuizione in tal senso inserita nel contratto individuale, di talchè detta pattuizione non potrebbe che restar ferma anche a seguito della eliminazione della L.R. n. 12 del 2002.

L’obbligo della osservanza del CCNL di diritto privato discende infatti da due diverse fonti:

contratto individuale e disposizione di legge, di talchè, una volta venuta meno quest’ultima a seguito della auspicata pronunzia della Corte Costituzionale, l’obbligo medesimo continuerebbe a trovare fondamento sulla pattuizione individuale.

Nè si può sostenere che quest’ultima sia stata posta nel nulla dalla L. n. 24 del 1999, che ha innovato completamente la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente Foreste, perchè detta legge poteva avere tale effetto solo ove la fattispecie prefigurata si fosse poi completata, se cioè alla legge fosse davvero seguita la stipulazione del contratto collettivo: se così fosse stato, al contratto individuale a suo tempo stipulato si sarebbe sostituito il contratto collettivo di comparto. E’ pacifico però che così non è avvenuto, perchè, a causa del sopravvenire della L. di Modifica n. 12 del 2002, non seguì la stipulazione di alcun contratto collettivo di comparto. Il contratto individuale non poteva quindi essere annullato da una legge che si limitava ad introdurre un nuovo sistema di contrattazione collettiva ma che, prima della effettiva stipulazione della contrattazione medesima, non poteva inficiare un contratto individuale già esistente. L’effetto sostitutivo non avrebbe potuto verificarsi se non tra due contratti, e cioè da quello individuale a quello di comparto, mentre, in assenza di quest’ultimo, la mera "declaratoria legis" sul nuovo sistema di contrattazione, non poteva privare di effetti il contratto individuale. Ne consegue che la declaratoria di incostituzionalità della L.R. n. 12 del 2002 non eviterebbe allo S. di vedersi regolare il rapporto di lavoro sulla base del CCNL di diritto privato del settore, perchè, annullata quella legge, quel contratto resterebbe vincolante in forza della pattuizione individuale.

2. Il motivo non è fondato neppure per quanto riguarda la posizione delle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Costoro, infatti, rivendicano la pretesa sulla base della legge precedente a quella di cui sostengono la illegittimità costituzionale, ossia sulla base della L. n. 24 del 1999, art. 9 la quale disponeva al quinto 5 che "In sede di prima applicazione il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale, nonchè le confederazioni cui le stesse sono associate. " Si trattava della introduzione, per la prima volta, della contrattazione di comparto di primo livello, a cui si stabiliva che dovevano essere invitati a partecipare le OO.SS. aventi i requisiti di rappresentatività di cui alla L.R. n. 31 del 1998, ossia rappresentatività nel comparto. Ma proprio perchè si trattava della "prima" contrattazione di comparto da stipulare, la LR ammise anche chi ne sarebbe stato fuori, ossia le OO.SS. dei privati, di coloro cioè che avevano stipulati i contratti privati del settore agricolo-forestale, ciò perchè, fino ad allora, detti contratti avevano regolato i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Ente Foreste, in forza del richiamo fatto nei contratti individuali. Se fosse dichiarata incostituzionale, come i ricorrenti auspicano, la L.R. n. 12 del 2002, art. 6 nella parte in cui riconosce al CCNL degli operai forestali efficacia erga omnes, perchè stravolge il modello di contrattazione collettiva (cfr. pag. 8 ricorso), la forza del CCNL di diritto privato – come già rilevato – rimarrebbe intatta nei contratti di lavoro, perchè voluta nella clausola individuale.

Ma anche nei confronti dello SNAF la dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta parte della L.R. n. 12 del 2000, art. 9 resterebbe priva di rilevanza perchè non gli consentirebbe in nessun caso l’ingresso alla contrattazione collettiva, che è l’oggetto della pretesa in questo giudizio. Infatti la Corte Costituzionale potrebbe eliminare la parte della L. n. 12 del 2002, art. 6 concernente la efficacia del CCNL di diritto privato degli agricoli, il che però non farebbe rivivere "integralmente" la norma sostituita ossia la L.R. n. 24 del 1999, art. 6 in particolare non farebbe rivivere la norma di prima applicazione, per cui i ricorrenti, sindacati del settore privato, venivano eccezionalmente invitati a partecipare alla trattativa. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma di sostituzione, ossia della L.R. n. 12 del 2002, la norma precedente, ossia il suddetto art. 9 potrebbe rivivere solo parzialmente. E cioè non varrebbe più la contrattazione nazionale dei dipendenti privati del settore agricolo forestale, ma si dovrebbe applicare la procedura di contrattazione di comparto, la quale si dovrebbe attuare – ovviamente – secondo i principi generali, ossia con le OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore pubblico, secondo le previsioni della L.R. n. 31 del 1998, che richiama il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 escludendo allora le organizzazioni sindacali del settore privato qual è l’attuale ricorrente.

L’attuale ricorrente, Sindacato Nazionale Autonomo Forestali, rappresentando i dipendenti del settore agricolo forestale "privato" non è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel comparto, come prescritto dalla L.R. n. 31 del 1998, art. 60 che richiama appunto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 sul pubblico impiego e quindi non avrebbe nessun diritto a partecipare alla contrattazione se la Corte Costituzionale dichiarasse l’incostituzionalità della L. di modifica n. 12 del 2002. 3. E’ ben vero infatti che il Sindacato ricorrente fu invitato dal Coran a partecipare alla contrattazione collettiva di primo livello, e non già della contrattazione integrativa come ritenuto dalla sentenza impugnata, come da nota n. 416 del 4 dicembre 2001, ma detto invito fu effettuato in applicazione della L. n. 24 del 1999, art. 9 il quale, come già osservato, prevedeva al comma 5 che in sede di prima applicazione il Coran avrebbe dovuto invitare non solo le OO.SS. maggiormente rappresentative nel comparto ma "anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo- forestale, nonchè le confederazioni cui le stesse sono associate." L’attuale ricorrente fu dunque invitata dal Coran a partecipare in forza della norma di prima applicazione, per essere organizzazione sindacale firmataria dei contratti del settore agricolo forestale "di diritto privato". 4. Ne consegue la irrilevanza della questione di costituzionalità della L.R. n. 12 del 2002 in relazione alla pretesa fatta valere nel presente giudizio, perchè se detta norma venisse eliminata dall’ordinamento, non per questo rivivrebbe la norma precedente che dava ingresso alla contrattazione anche delle 00.SS. del settore privato. Anzi sarebbe incongruo, una volta affermato dalla Corte Costituzionale che si devono seguire i criteri di contrattazione generali del settore pubblico, ammettere l’attuale ricorrente, perchè i suddetti criteri dovrebbero applicarsi integralmente, e quindi non sarebbe consentito far partecipare alla trattativa sindacati del settore privato, che nel comparto non possono essere maggiormente rappresentativi.

Ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 2007, che si invoca nelle note – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L.R. Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, art. 58, comma 1, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali, nonchè della L.R. Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali – ha osservato " Questa Corte ha già affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" in virtù della L. n. 421 del 1992, art. 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, e dei decreti legislativi emanati in attuazione di quelle leggi delega, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti (sentenza n. 95 del 2007). Conseguentemente i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. "La Corte Costituzionale richiama quindi "l’uniformità" che deve osservarsi nella regolamentazione dei rapporti di lavoro e quindi anche la "uniformità" che si deve garantire nella procedura di contrattazione collettiva, con conseguente esclusione dalla contrattazione medesima dei soggetti non contemplati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 a cui rimanda la L.R. n. 31 del 1998. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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