Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 20/9/2010, confermava il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bari, in data 9/7/2010, col quale applicava a Z.F. la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente tutti i giorni alle 13 e alle 20, con riferimento al reato di estorsione per aver richiesto, pur essendo morosa nel pagamento dei canoni, somme di danaro alla proprietaria dell’appartamento condotto in locazione dall’indagata, al fine di liberarlo.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagata deducendo il difetto e l’illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale della libertà tenuto conto della richiesta subordinata, formulate nell’istanza di riesame con la quale è stata chiesta la limitazione dell’obbligo di presentazione solo alle 20:00, con revoca dell’obbligo di presentazione delle ore 13:00, anche considerando che l’indagata non è più ritornata nella casa di proprietà della denunciante, non l’ha più avvicinata e non le ha più parlato, non avendo neanche il Tribunale motivato in ordine al comportamento ansioso depressivo della Z. che minacciava di uccidersi.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

In tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura o una limitazione di quella applicata ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità degli indagati gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la misura scelta come la più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari o della limitazione di quella applicata (cfr Cass. Sez. 1^ sent. n. 45011 del 26.9.2003 dep. 21.11.2003 rv 227304).

Analoghe considerazioni valgono anche con uno riferimento alle modalità concrete di applicazione della misura cautelare prescelta, peraltro neanche particolarmente gravosa, con l’obbligo di doppia firma nella giornata, ritenuta, dallo stesso Tribunale del riesame "appena" adeguata ad arginare le esigenze cautelari, in considerazione dell’intensità del dolo e il disvalore della condotta contemporanea e susseguente alla commissione del reato, con una valutazione di pericolosità sociale.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *