T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Gaeta ha ingiunto al ricorrente, proprietario in località Ariana di una villa con circostante giardino, l’eliminazione in quanto realizzate senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 55 cod. nav.: a) di due porte poste al confine tra la proprietà privata e il demanio marittimo; b) del villino, in quanto ricadente "per la quasi totalità" nella fascia dei trenta metri dal confine demaniale marittimo.

2. Con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento in quanto: a) generico, non indicando quale porzione del villino ricadrebbe nella fascia di trenta metri dal confine demaniale; b) privo di adeguati presupposti e istruttoria, dato che non è indicato in qual modo sia stata determinata la linea del confine demaniale; c) non preceduto dall’avviso di procedimento, con violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) emesso da autorità incompetente, non essendo state delegate ai comuni le funzioni relative alla polizia demaniale ma solo quelle inerenti al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni sul litorale marittimo.

3. Il comune di Gaeta non si è costituito in giudizio.

4. Con ordinanza n. 822 del 18 ottobre 2002, la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Preliminarmente va esaminato l’ultimo motivo, dato che il dedotto vizio di incompetenza ha priorità logicogiuridica sugli altri.

Il motivo è infondato.

E infatti la delega ai comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l’altro anche l’esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime e in questa funzione di controllo possono farsi rientrare anche le funzioni di polizia demaniale ex artt. 54 e 55 cod. nav. il cui esercizio costituisce (o meglio può costituire) il naturale sbocco del controllo eseguito (cfr. delibera n. 1161 del 30 luglio 2001 della giunta regionale del Lazio, recante "Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14", e T.A.R. Lazio, Latina, 4 ottobre 2010, n. 1637).

7. I restanti motivi sono invece in larga misura fondati.

E infatti il provvedimento impugnato risulta anzitutto illegittimo per l’omissione dell’avviso di procedimento che, nella fattispecie, non può essere superata attraverso l’applicazione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 tenuto conto che: a) benchè atto vincolato, l’ingiunzione allo sgombero ex articolo 55 cod. nav. presuppone pur sempre la esatta individuazione del confine tra proprietà privata e proprietà pubblica e a tal scopo la partecipazione del privato interessato può fornire utili strumenti di conoscenza all’amministrazione, quanto meno nel caso di situazioni di incertezza o da lungo tempo consolidate; b) nella fattispecie almeno il villino (perché per gli accessi all’arenile nulla è stato esposto in ricorso) è un’opera legittima dal punto di vista edilizio dato che è stata realizzata (oltretutto in epoca assai risalente) in base a titolo edilizio rilasciato dallo stesso comune di Gaeta e previo n.o. dell’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico gravante sull’area. Al riguardo va anche aggiunto che, benché l’autorizzazione demaniale non costituisca presupposto di validità del titolo edilizio ma semplice condizione di efficacia (T.A.R. Sardegna, 23 settembre 2003, n. 1079), la circostanza che l’autorizzazione edilizia rilasciata nel 1964 al ricorrente non subordinasse la sua efficacia a un’autorizzazione demaniale ex articolo 55 cod. nav. potrebbe avvalorare quanto sostenuto nella memoria depositata il 7 febbraio 2011 in ordine ai fenomeni erosivi che avrebbero fatto avanzare la linea del confine demaniale rispetto alla situazione esistente all’epoca dei lavori.

In sostanza nella fattispecie – tenuto conto della risalenza e della legittimità edilizia del villino del ricorrente – non poteva prescindersi da una puntuale istruttoria in punto d’individuazione del confine demaniale, al fine di fare certezza in ordine all’effettiva commissione di un abuso; di simile istruttoria però non v’è traccia nell’atto impugnato che è quindi illegittimo anche per difetto di motivazione e istruttoria.

8. Conclusivamente il ricorso va accolto e l’atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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