Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16643 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 23/6/2010, dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di D.A., imputata di falso ideologico in atto pubblico, in relazione alla L. n. 445 del 2002, art. 76, aggravato dalla circostanza del nesso teleologia) e truffa aggravata per aver falsamente attestato, chiedendo al proprio medico di fiducia il rilascio di una ricetta medica, di trovarsi nelle condizioni reddituali previste dalla normativa vigente sull’esenzione del ticket sanitario. Il Tribunale riteneva, escludendo il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, che nè la indicazione "EO1", stampigliata sulla ricetta, nè l’attestazione ISEE potessero ricondursi nel novero delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, nè in quello delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi, rispettivamente, del D.P.R. n. 1445 del 2000, art. 47.

Il giudice di merito escludeva anche la sussistenza del reato di truffa, non essendovi alcuna prova che l’imputata abbia dichiarato al proprio medico curante di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire dell’esenzione o abbia presentato al medico l’attestato ISEE. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640 c.p., nonchè la mancanza e manifeste illogicità della motivazione, ritenendo illogico che il medico curante abbia stampigliato sulla ricetta la dicitura "EO1" di propria iniziativa, affermando, secondo un criterio di alta credibilità razionale, che abbia attestato il beneficio dell’esenzione del ticket su richiesta dell’imputata, controllando l’attestato ISEE se zelante, oppure credendo all’affermazione dell’assistita se abituato ad agire con superficialità, ma, in entrambi i casi, pur sempre indotto in errore dell’imputata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con riferimento al reato di truffa, su cui si è incentrato il ricorso del Pubblico Ministero, la motivazione del Tribunale è contraddittoria nella parte in cui esclude la possibilità di verifica delle modalità di redazione da parte del sanitario della prescrizione in relazione alla quale è stata falsamente indicata la sussistenza delle condizioni soggettive di esenzione, avendo illogicamente affermato la mancanza di prova relativamente alla circostanza che l’imputata abbia dichiarato al proprio medico curante di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire dell’esenzione.

Va, conseguentemente, annullata l’impugnata sentenza, relativamente al reato di truffa disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza in ordine al reato di truffa e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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