T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 3656 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in merito alla domanda di esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza 14897/08 del Tribunale ordinario di Roma sez. II civile proposto dalla odierna parte ricorrente con ricorso per ottemperanza n. R.g. 7993 del 2010, questa Sezione ha definito il giudizio con sentenza n. 33672 pubblicata in data 19 novembre 2010 che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in ragione della dichiarazione resa a verbale dal difensore presente in Camera di consiglio che ha affermato "di non avere interesse ad ulteriori decisioni giudiziali in merito" (come riprodotto a pag. 2 della citata sentenza);

Ritenuto, dunque, che in ordine alla domanda di nomina del commissario ad acta, proposta dalla odierna parte ricorrente successivamente alla pubblicazione della suindicata sentenza, essa risulta inammissibile posto che il ricorso è stato già definito con la decisione in rito sopra richiamata che, la natura definitiva che la caratterizza, non consente ulteriori decisioni da parte del Tribunale in ordine alla medesima controversia;

Considerato comunque che, per completezza, va tenuto presente che la difesa comunale ha prodotto documentazione attraverso la quale si evince che il pagamento è stato disposto;

Stimato che, nel dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta, possono compensarsi integralmente tra le parti costituite le spese di questa ulteriore fase giudiziale;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda di nomina del commissario ad acta la dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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