Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16642

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, con sentenza in data 4/12/2008, dichiarava non luogo a procedere perchè i fatti non sussistono, nei confronti di P.P., C.M.A., D.C., C.C., C.C. in ordine ai reati di truffa aggravata, rispettivamente ascritti nella qualità di consigliere o assessore della provincia di Lecce, autorizzati ad effettuare trasferte in varie città per fini istituzionali, nei cui confronti erano state contestate false richieste di rimborso, con riferimento alle spese di soggiorno nelle varie località, chiedendo all’ente la restituzione di spese non rimborsabili. il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce impugnava il predetto provvedimento rilevando, in base alla documentazione prodotta, che furono le parti interessate a richiedere un certo tipo di fatturazione, addebitando all’ente pubblico le spese a favore di familiari o amici.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Il G.I.P. del Tribunale di Lecce, invero, con motivazione non illogica e non contraddittoria, con riferimento al reato di truffa, escludeva con riferimento al P. e al C. la sussistenza di alcun artifizio o raggiro, essendo imputabile la liquidazione della somma, sotto il rilievo disciplinare e contabile, al funzionario della Provincia che non aveva adeguatamente riscontrato la documentazione giustificativa, non applicando la normativa in materia di missione che prevede i tetti di spesa massima liquidabili.

Con riferimento al D., in particolare veniva evidenziato, in relazione al pranzo al ristorante "(OMISSIS), per importo di Euro 28, che non è stato superato il tetto massimo di spesa consentito (ammontante a Euro 30,55), mentre per il C. (occupante la stessa stanza presso l’hotel Imperial Beach di (OMISSIS) con il Sindaco di Leveranno, anch’egli impegnato nella medesima trasferta in rappresentanza della Provincia) che il C., pur viaggiando con la consorte, non avrebbe sostenuto spese inferiori di hotel rispetto a quelli praticati per la camera singola, essendo stato accertato che i pernottamenti corrispondevano al prezzo praticato per tale tipologia di camera.

Va escluso il delitto di truffa ai danni dello Stato nel caso in cui il soggetto avente diritto al rimborso delle spese di missione, ancorchè viaggiando in compagnia di terze persone, non imputi alla Amministrazione spese maggiori di quelle che avrebbe ottenuto singolarmente, quali il rimborso delle spese di alloggio, ove egli provi, ad esempio, che il corrispettivo concordato e, comunque, pagato, era comprensivo anche delle spese di una seconda persona, in quanto, in tal caso, nessun pregiudizio economico è individuabile nei confronti della Amministrazione che avrebbe dovuto rimborsare la stessa somma anche nel caso che l’avente diritto al trattamento di missione avesse occupato la camera da solo.

La condotta dei prevenuti, pur avendo presentato delle istanze di rimborso formalmente non corrette, non è, quindi, idonea a integrare il reato loro rispettivamente contestato, sia per la ritenuta mancanza di artifizi o raggiro – al fine di trarre in l’inganno l’amministrazione, sia per la mancala di un danno patrimoniale nei confronti della Amministrazione..

Gli argomenti proposti dal P.M. ricorrente, ancorchè di valenza logica e pregnante sotto il profilo etico, costituiscono, tuttavia, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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