T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3654 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott. G.C. impugna il provvedimento con il quale è stata esclusa da concorso per l’assunzione, nei ruoli del Comune di Roma, di settantanove coordinatori educativi della scuola d’infanzia, riservato a coloro che sono ascritti da almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore, rispetto a quella del posto a concorso, del profilo socio organizzativo e formativo. L’esclusione è motivata per mancato possesso del requisito di ammissione.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

La ricorrente ha presentato memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il concorso de quo era stato indetto con delibera 26.9.1997 n. 3971 della Giunta Comunale di Roma; il bando era stato reso pubblico il 15.2.1998 e prevedeva (art. 2) il prerequisito di un’anzianità di tre anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso profilo professionale del posto richiesto (coordinatore educativo nella scuola d’infanzia, VII qualifica).

La sig.ra C. era stata esclusa una prima volta con determinazione dirigenziale del 30.6.1998, perché era stato ritenuto dall’Amministrazione che la medesima, pur essendo ascritta alla VI qualifica funzionale, appartiene a un profilo professionale diverso da quello socio organizzativo e formativo. Con ricorso rubricato al n. 13333/1998 R.G. di questo Tribunale la sig.ra C. aveva impugnato la determina di esclusione e con ordinanza 3.12.1998 n. 3264 di questa Sezione, assunta in sede cautelare, era stata ammessa alle prove concorsuali con riserva di definitiva determinazione nel merito.

Con delibera G.C. 6.7.1999 n. 1398 il bando del concorso è stato riformato, con riduzione del numero dei posti (da 150 a 79), riconoscimento della validità delle domande già presentate e modifica del prerequisito, richiedendosi il possesso della qualifica inferiore, rispetto a quella del posto a concorso, del profilo socio organizzativo formativo "da almeno tre anni". Con determinazione dirigenziale del 24.7.2001 è stata approvata la graduatoria della selezione, nella quale la sig.ra C., che aveva superato le prove, è stata inserita con riserva. La riserva è stata sciolta dalla D.D. 26.2.2003 n. 462, in questa sede impugnata, che conferma l’esclusione della sig.ra C. dal concorso, per mancanza del requisito richiesto.

Medio tempore il ricorso presentato avverso la prima esclusione è stato accolto con la sentenza 18.4.2002 n. 3338 di questa Sezione. La pronuncia ha ritenuto irrilevante la modifica del bando, avvenuta nel 1999, ai fini del giudizio di legittimità in ordine alla D.D. di esclusione del 1998, la cui validità poteva essere valutata solo alla stregua delle disposizioni vigenti al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum. Il Giudice Amministrativo ha peraltro riconosciuto l’esistenza di un’aspettativa tutelabile dei partecipanti alla selezione, giacché il concorso bandito nel 1998 non è stato annullato dalla modifica del 1999, ma soltanto riformato in corso di procedura, mutando solo il numero dei posti a selezione – ridotti da 150 a 79 – e l’esigenza temporale del prerequisito, richiesto ora con anzianità continuativa "da almeno tre anni" (mentre in precedenza il triennio andava computato in assoluto, senza alcun riferimento al momento cronologico dell’indizione della procedura concorsuale). Nella sentenza n. 3338/2002 questa Sezione aveva affermato che l’Amministrazione "dovrà ponderare l’interesse pubblico alla tardiva applicazione della normativa concorsuale sopraggiunta, in rapporto all’interesse della attuale ricorrente all’emanazione degli atti, conseguenziali al superamento del concorso".

La pronuncia ha acquistato valore di res iudicata e s’impone, di conseguenza, all’Autorità amministrativa nelle sue statuizioni. Orbene, la predetta ponderazione d’interessi non è avvenuta in fattispecie, giacché la nuova esclusione è stata deliberata tout court senza considerare l’interesse alla conferma definitiva dell’ammissione, disposta con riserva dal Giudice alla stregua del riconoscimento della piena validità della domanda di partecipazione alla procedura, e senza indicare alcun interesse pubblico all’applicazione della riformata normativa del concorso, da valutare in rapporto al predetto interesse dei partecipanti. Prende, quindi, evidenza quel contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa che assume il cambio delle regole a procedimento avviato, senza che siano esposte le preminenti ragioni di valenza collettiva che giustifichino la pretermissione degli interessi particolari coinvolti nel procedimento stesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto concerne la richiesta di annullamento dell’atto che esclude la ricorrente dal concorso de quo.

All’annullamento dell’atto consegue il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi definitivamente in ordine all’inclusione nella graduatoria concorsuale della sig.ra C., la quale ha superato le prove di selezione (dopo esservi stata ammessa su provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo), alla stregua di quanto statuito nella sentenza n. 3338/2002 di questa Sezione, resa tra le stesse parti e passata in giudicato. Qualora l’Amministrazione addivenga a un esito favorevole all’interesse della ricorrente di essere nominata vincitrice del concorso, occorrerà procedere a ricostruzione giuridico economica della carriera a decorrere dal 13 ottobre 2002, ossia decorsi trenta giorni dalla data in cui la sig.ra C. aveva diffidato il Comune di Roma a dare ottemperanza alla sentenza n. 3338/2002; in tal modo esercitando il proprio interesse legittimo e dandovi rilievo a fronte di un’attività decisionale dell’Amministrazione rimasta inerte. La ricostruzione della carriera, ove debba ever luogo, concreta adeguato ristoro delle ragioni di parte, non riscontrandosi ulteriori pregiudizi risarcibili.

Il Collegio ritiene di porre a carico del Comune di Roma l’obbligo di rimborso delle spese processuali, da liquidare a favore di parte ricorrente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui a parte motiva.

Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro. 1.500 (millecinquecento/00) per le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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