T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3653 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra L.D.M. ha impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Rocca Priora ha respinto una sua domanda di concessione edificatoria, con richiamo al parere negativo assunto dalla commissione edilizia nella seduta del 10.4.2002.

La ricorrente ha contestato il difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti, considerato che la domanda di concessione era stata presentata prima che entrasse in vigore il piano regolatore riguardo al quale la commissione edilizia ritiene esservi contrasto nel progetto di costruzione.

L’impugnativa è stata riassunta dalla sig.ra M.C.C., erede di D.M., la quale in memoria del 25.2.2011 rileva che il piano regolatore de quo è scaduto e, pertanto, i vincoli da esso posti allo ius aedificandi non rivestono attualità.

La causa è passata in decisione all’udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il provvedimento di reiezione della domanda di concessione edificatoria avanzata dalla sig.ra L.D.M. richiama il parere della commissione edilizia comunale, la quale ha rilevato "contrasto con la norma transitoria riportata a pagina 1686 e 1687 della deliberazione di Giunta Regionale n. 633 del 9.2.1982".

Sebbene sia legittimo il provvedimento motivato con il richiamo alle attività istruttorie, tuttavia la necessaria trasparenza sottesa al principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi non generali – contenuto nell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, ma altresì enucleabile dalle regole di imparzialità e di buon andamento dell’azione dei pubblici uffici, ex art. 97 della Costituzione – non può essere garantita da riferimenti solo generici e incomprensibili. In specie è presente nella comunicazione del provvedimento negativo soltanto un richiamo globale all’attività istruttoria svolta, mentre il riferimento al pronunciato della commissione edilizia è limitato all’affermazione di un contrasto delle opere con una norma transitoria del piano regolatore generale; con la sola precisazione che sarebbe stato riscontrato "eccesso di volume", insufficiente a chiarire le ragioni per le quali l’organo valutativo ha ritenuto lesa la norma di piano.

In sintesi, la motivazione dell’atto, nei suoi riferimenti procedimentali, è troppo scarna per comprendere in quale misura la volumetria di progetto è stata ritenuta eccessiva rispetto al consentito. L’esigenza di una motivazione esaustiva delle ragioni dei provvedimenti ostativi alle attese degli interessati è volta a garantire il necessario contraddittorio nel loro procedimento di formazione, secondo i canoni della legge n. 241/1990, che viene invece eluso qualora il titolare dell’interesse legittimo all’espansione richiesta di una situazione soggettiva personale non sia messo in grado di comprendere appieno le ragioni del diniego, al fine di poter replicare con argomenti che l’Amministrazione è tenuta a valutare (art. 10 bis della L. n. 241/1990).

Da quanto premesso consegue giudizio di fondatezza delle censure e l’accoglimento dell’impugnativa. Con salvezza delle diverse determinazioni che il Comune potrà adottare alla stregua di una motivazione connotata da argomenti maggiormente esaustivi.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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