T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3652 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto a contestare l’ordine di demolizione di cui al provvedimento impugnato, conseguente al riscontro del contrasto con la concessione in sanatoria rilasciata il 19.2.2000.

Per le opere oggetto del provvedimento demolitorio risulta presentata nuova domanda di sanatoria in epoca posteriore al ricorso. La circostanza determina sopravvenuta carenza d’interesse al giudizio, poiché il procedimento sanzionatorio amministrativo resta sospeso fino alla determinazione sull’istanza di condono (art. 38, comma 1, della L. 28.2.1985 n. 47) e il rigetto di questa da parte dell’Amministrazione comporta, ai sensi dell’art. 40. comma 1, della L. n. 47/1985, l’adozione di nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori in sostituzione dell’atto in questa sede impugnato (Cons.St., V, 26.6.2007 n. 3659).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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