Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 29-04-2011, n. 16699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 2.9.2010 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l’istanza, con la quale P.C., ristretto presso la casa circondariale di Piacenza, in espiazione di una pena detentiva, di cui al provvedimento di cumulo del P.M. di Milano in data 13.7.2010, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della sua pena detentiva in relazione all’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, da lui proposta ex art. 47, comma 4, o.p..

2. Il magistrato di sorveglianza ha rilevato che il richiedente aveva già usufruito in passato di analoga misura alternativa, si che, ai sensi dell’art. 58 quater, comma 7 bis o.p., era inibita l’ulteriore concessione in suo favore della misura dell’affidamento in prova, essendogli stata applicata, per il titolo in esecuzione, la recidiva reiterata, di cui all’art. 99 c.p., comma 4. 3. Avverso detto provvedimento P.C. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione di legge, in quanto l’art. 58 quater, comma 7 bis o.p. non poteva essere interpretato, in evidente contrasto con i più elementari principi di diritto, nel senso che l’odierno recidivo reiterato non poteva più beneficiare di una misura alternativa, se ne aveva già beneficiato in epoca precedente, anche se egli, in tale epoca passata, non aveva avuta applicata la recidiva reiterata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da P.C. è inammissibile.

2. Si osserva invero che il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 47, comma 4 o.p. in tema di sospensione dell’esecuzione della pena ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione, che il Tribunale di sorveglianza competente per territorio è chiamato ad assumere entro 45 giorni;

dal che consegue che trattasi di provvedimento non autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che la parte interessata ben potrà fare valere le proprie ragioni sia di merito che di diritto innanzi all’autorità giudiziaria, competente a conoscere in via definitiva la vicenda e ben potrà la stessa successivamente adire questo giudice di legittimità avverso la pronuncia definitiva di merito, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 6 (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 5483 del 13/01/2010 dep. 11/02/2010, imp. Fumaneri, Rv. 246117).

3. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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