T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3651 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 27.3.1995 il sig. M.B. aveva presentato al Comune di Subiaco istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, per un fabbricato in contrada Pianello.

In data 9.2.2000 l’Amministrazione comunale rilasciava titolo concessorio in sanatoria, condizionato all’esecuzione di opere antisismiche. In data 22.12.2001 è stata notificata al B. un’ordinanza di annullamento d’ufficio della concessione in sanatoria. L’interessato ha impugnato il provvedimento con il ricorso rubricato al n. 2559/2002 di questo Tribunale, chiamato all’odierna udienza di discussione. Nelle more il medesimo ha presentato, il 16.2.2002, nuova domanda di sanatoria, per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985. Con ricorso rubricato al n. 6577/2002 ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio del Comune di Subiaco sulla domanda.

Il 13/14 giugno 2002 l’Amministrazione ha comunicato il rigetto dell’istanza di sanatoria, con riferimento al parere della commissione edilizia assunto nella seduta del 7 giugno.

Il provvedimento è contestato nel presente giudizio, con motivi che lamentano, nella sostanza, il difetto di adeguata motivazione.

Il Comune di Subiaco si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

La causa è passata in decisione all’udienza del 3 marzo 2011.

L’art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47 prevede la possibilità di sanare, su richiesta degli interessati, le opere edilizie prive ab origine di titolo autorizzatorio o concessorio, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non siano in contrasto con quelli adottati al momento della realizzazione delle opere stesse e della presentazione della domanda. Il provvedimento di reiezione della domanda del sig. B. richiama il parere della commissione edilizia comunale, la quale ha rilevato "contrasto con l’art. 21 del p.r.g. (non vengono mantenute le altezze preesistenti)".

Sebbene sia legittimo il provvedimento motivato con il richiamo alle attività istruttorie, tuttavia la necessaria trasparenza sottesa al principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi non generali – contenuto nell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, ma altresì enucleabile dalle regole di imparzialità e di buon andamento dell’azione dei pubblici uffici, ex art. 97 della Costituzione – non può essere garantita da riferimenti solo generici e incomprensibili. In specie è presente nella comunicazione del provvedimento negativo soltanto un richiamo globale all’attività istruttoria svolta, mentre il riferimento al pronunciato della commissione edilizia è limitato all’affermazione di un contrasto delle opere con l’art. 21 del piano regolatore generale; con la sola precisazione che "non vengono mantenute le altezze preesistenti", insufficiente a chiarire le ragioni per le quali l’organo valutativo ha ritenuto lesa la norma di piano. Quest’ultima indica l’altezza massima consentita nelle zone agricole (ml. 7,00), nelle sua formulazione generale, e solo con la variante approvata con delibera 11.4.1989 n. 2878 della Giunta Regionale pone il divieto di aumenti di altezze, superficie e cubatura. Appare indecifrabile l’ulteriore affermazione del provvedimento negativo, secondo cui "si chiede la verifica del calcolo volumetrico", non essendo comprensibile se con essa si asserisca l’accertamento di un illecito aumento di cubatura rispetto al preesistente oppure si rimandi a verifiche non compiute.

In sintesi, la motivazione dell’atto, nei suoi riferimenti procedimentali, è troppo scarna per comprendere in quale misura sono state accertate variazioni in altezza e le modalità di verifica in proposito, nonché se e in che misura sono state riscontrate variazioni di volumetria. L’esigenza di una motivazione esaustiva delle ragioni dei provvedimenti ostativi alle attese degli interessati è volta a garantire il necessario contraddittorio nel loro procedimento di formazione, secondo i canoni della legge n. 241/1990, che viene invece eluso qualora il titolare dell’interesse legittimo all’espansione richiesta di una situazione soggettiva personale non sia messo in grado di comprendere appieno le ragioni del diniego, al fine di poter replicare con argomenti che l’Amministrazione è tenuta a valutare (art. 10 bis della L. n. 241/1990).

Da quanto premesso consegue giudizio di fondatezza delle censure e l’accoglimento dell’impugnativa. Con salvezza delle diverse determinazioni che il Comune potrà adottare alla stregua di una motivazione connotata da argomenti maggiormente esaustivi.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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