Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 29-04-2011, n. 16698 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ordinanza del 13.7.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze proposte da A.R., intese ad ottenere il differimento di pena facoltativo per grave infermità, ovvero la proroga del differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare ( art. 147 c.p.; art. 47 ter o.p.).

2. Avverso detto provvedimento A.R. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè motivazione carente e contraddittoria, anche con riferimento all’omessa pronuncia in ordine all’istanza intesa ad ottenere il differimento di pena facoltativo per grave infermità.

Va rilevato che, con dichiarazione del 22.2.2011, il ricorrente A.R. ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

Quest’ultimo va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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