T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3648 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. B.O., abitante in via Giuseppe Rosati n. 25, Roma, ha chiesto al Municipio VII la documentazione relativa all’autorizzazione a eseguire lavori edili su terreno confinante, rilasciata alla Congregazione Nostra Signora della Neve.

Poiché perdura il silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta, presentata il 5.11.2010, il sig. O. ha promosso innanzi a questo Tribunale ricorso ex art. 25 della legge n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.

La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 3 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Il proprietario di un terreno confinante con un’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere ai sensi dell’art. 31, della legge 7.8.1967 n. 765, che proprio tutelando l’interesse del terzo, prevede la possibilità per "chiunque" di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

Consegue che l’Amministrazione comunale, a termini dell’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241, ha l’obbligo di assolvere alla richiesta, puntualmente presentata dal ricorrente, di accesso agli atti relativi all’autorizzazione a eseguire i lavori sull’area limitrofa alla sua proprietà.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Roma di assolvere alla richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente il 5 novembre 2010.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *