Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16776 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 13 giugno 2000, P.R. proponeva appello; avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1648 del 30 dicembre 1999 resa a seguito di opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2569 del 1999. L’appellante chiedeva che la sentenza del Giudice di Pace venisse riscontrata come emessa ultra petita. Deduceva di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo in quanto la somma ingiunta era stata pagata.

Si costituiva il Consorzio di via (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18955 del 2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Il Tribunale osservava:

a) che l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea ha ad oggetto la sola verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione della stessa, b) Correttamente il Giudice di Pace preso atto che le somme di cui al decreto ingiuntivo risultavano dovute, in base allo stato di ripartizione, approvato dall’assemblea del 12.12.1997, rigettava l’opposizione, rilevando, sostanzialmente, che in difetto di impugnazione della delibera permaneva la prova dell’esistenza del credito.

La cassazione della sentenza n. 18955 del 2005 del Tribunale di Roma è stata chiesta da P.R. con ricorso affidato ad un motivo. Il Consorzio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo di ricorso, P.R. lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5. Secondo il ricorrente il Tribunale, avrebbe errato per non aver accertato e valutato quanto veniva fatto valere dall’opponente e, cioè, di aver saldato il debito riportato dalla delibera condominiale con sette bollettini di c/c postale. Il Tribunale di Roma, specifica il ricorrente non doveva limitarsi ad affermare l’esistenza del credito del condominio per la mancata impugnazione della delibera condominiale avendo il deducente contestato in sede di opposizione l’esigibilità del credito ingiunto dal Consorzio relativo al conguaglio di riscaldamento per l’esercizio 1996/1997, per aver l’opponente adempiuto il relativo obbligo e non già la fondatezza della pretesa monitoria.

1.1.= Il motivo è manifestamente infondato contrastando con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

1.2.= Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, dai parte del Tribunale, dei bollettini di c/c postali con i quali avrebbe saldato il suo debito nei confronti del condominio, tuttavia, non indica: 1) in quali atti i del giudizio di merito quei bollettini erano stati prodotti; 2) gli estremi dei i versamenti che dichiara di aver effettuato; 3) il contenuto degli stessi, cioè, il contenuto dei bollettini cui si riferisce, mediante trascrizione. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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