Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16774

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 1997 R.S. conveniva L.A. davanti al Tribunale di Bari ed esponeva:

– che con contratto in data 13 aprile 1995 aveva ceduto alla convenuta, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, la proprietà di un immobile;

– che quale corrispettivo della cessione L.A. si era impegnata a prestare in suo favore tutta l’assistenza di cui, vita natural durante, potesse avere bisogno per una decorosa esistenza; – che nel contratto era prevista una clausola risolutiva espressa, in base alla quale "qualora la L. dovesse risultare inadempiente agli obblighi assunti per un periodo di oltre sette giorni complessivi il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente restituzione alla parte cedente degli immobili di cui sopra quando la parte interessata dichiari per iscritto all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva;

– che la convenuta si era resa inadempiente agli obblighi assunti;

– che intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa;

sulla base di tali premesse R.S. chiedeva che venisse dichiarato risolto il contratto, con le pronunce consequenziali.

L.A. si costituiva, contestando il fondamento della domanda.

Nel giudizio interveniva P.R., madre di A. L., la quale, tra l’altro, chiedeva che venisse accertato che gli immobili trasferiti dall’attore ad L.A. erano di sua proprietà, in quanto aveva fornito il denaro per il loro acquisto.

Con sentenza in data 21 marzo 2002 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda principale e rigettava quella proposta da R.P..

L.A. e P.R. proponevano appello.

Con sentenza in data 22 novembre 2007 la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile per tardività l’appello di P.R. ed accoglieva quello di L.A., ritenendo che dalle prove acquisite era emerso che era stato R.S. a rifiutare le prestazioni previste dal contratto.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, R.S..

Resiste con controricorso L.A..
Motivi della decisione

La Corte rileva preliminarmente che il provvedimento impugnato non è stato depositato in copia autentica, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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