Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16638 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

F.G. presentava istanza di riesame avverso l’ordinanza custodiale in carcere emessa in data 10.06.2010 dal Gip presso il Tribunale di Napoli, per il delitto di partecipazione ad organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti;

Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento con decisione del 14.07.2010.

Ricorre per cassazione F.G. a mezzo del suo Difensore, deducendo:

1)- Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per omessa e manifesta illogicità della motivazione nonchè per violazione di legge.

Il ricorrente sottolinea di essere raggiunto esclusivamente dall’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ma non anche da quella ex art. 416 bis c.p. e censura la motivazione impugnata per avere ritenuto la sua partecipazione ad organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, trascurando in maniera illogica i suoi precedenti giudiziali che, pur se relativi a condanne per delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 per spaccio di sostanze stupefacenti avevano, però, esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;

al riguardo il ricorrente cita dettagliatamente le varie decisioni richiamate sottolineando come, del tutto illogicamente, le stesse sentenze siano state utilizzate dal Tribunale per ritenere la sua partecipazione all’organizzazione contestata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e sottolinea, come, al contrario, dalle medesime emergeva l’inesistenza della sua adesione ad organizzazioni dedite allo spaccio;

– il ricorrente censura infine l’ordinanza per avere attribuito valore indiziario alle dichiarazioni dei collaboranti S. P., L.A., P. e D.F. nonostante che i medesimi non abbiano fornito elementi per provare la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio criminoso dedito allo spaccio emergendo, al più, la semplice attività di spaccio;

Per questi motivi il ricorrente conclude per l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, lungi dall’essere privo di motivazione, indica compiutamente gli elementi gravemente indiziari emersi a carico dell’indagato, sottolineando:

– che dalle indagini erano emersi gravi indizi sulla partecipazione del ricorrente ad un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Pozzuoli sotto il controllo del "clan Beneduce-Longobardi" con il B.G. nel ruolo di vertice ed il F.G. (unitamente a D.V.G. e R.G.) nel ruolo di capo zona e gestore delle piazze di spaccio, oltre ad altri coindagati nel ruolo di venditori; -che, per le stesse ragioni esposte dal Gip si doveva ritenere che la predetta organizzazione, pur se controllata dal clan Beneduce-Longobardi, era comunque autonoma in quanto dedita esclusivamente all’attività di traffico e spaccio; -che a tali conclusioni si perveniva sulla scorta delle dichiarazioni di diversi collaboranti, quali:

– L.A. – coimputato nel medesimo reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 – che lo collocava nel giro degli stupefacenti; – P.A. che lo indicava come "responsabile della droga al rione Toiano" nella qualità di fratello del capo clan B.G. e che ricordava: – sia lo spaccio effettuato da F.G. in favore di tale T.W., e: – sia l’episodio della "gambizzazione" del F.G. ad opera di P. P. che aveva operato su ordine dello stesso B.G. per "dare una lezione" al fratello perchè si drogava e, quando era sotto l’effetto della droga "dava fastidio alle piazze di spaccio"; – D.F.F.: – che indica l’indagato come "fringuello" e come fratello del capo clan Beneduce Gaetano; – che ricorda il coinvolgimento del F. nell’arresto di P.N. e le conseguenti rimostranze del predetto, anch’esso affiliato al clan del B.; – che conferma la circostanza della "gambizzazione" del F. per ordine del B.G.;

Il Tribunale osserva che dal complesso di tali circostanze emergono i gravi elementi indiziari in ordine alla partecipazione del F. G., nella qualità di capo piazza, all’organizzazione dedita al traffico e spaccio di stupefacenti nella zona di Pozzuoli, sotto il controllo del clan Beneduce-Longobardi;

Si tratta di valutazioni del giudice di merito congruamente motivate ed esenti da illogicità evidenti, cosi da risultare incensurabili in questa sede di legittimità.

Le censure mosse dal ricorrente riguardo al "fumus" del reato si fondano su interpretazioni diverse delle stesse fonti di prova ovvero sulla valorizzazione di alcuni esiti processuali nei quali era stata esclusa la partecipazione dell’odierno ricorrente ad organizzazioni D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ma le censure si risolvono in valutazioni alternative degli stessi elementi considerati dal Tribunale, inammissibili in questa sede, ove, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se il provvedimento di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. sez 4 sent n. 47891 del 28.09.2004 – Cass. sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999; Cass. sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993).

La motivazione impugnata sottolinea come le dichiarazioni dei vari collaboranti siano specifiche, con riferimento a condotte ben individualizzate, siano credibili perchè provenienti dagli stesi ambienti criminali, ed evidenzia la convergenza delle varie dichiarazioni al fine di ricavarne i necessari riscontri individualizzanti essendo noto come, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’emissione della misura cautelare, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l’incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi. Cassazione penale. sez. 6, 14 febbraio 1997, n. 662.

In proposito va ricordato che, in tema di misura cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Consegue l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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