T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-04-2011, n. 3660 Carenza di interesse sopravvenuta

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente, con il ricorso in esame, ha chiesto il pagamento delle somme liquidate con le pronunce passate in giudicato n. 40198/2001 e n. 3575/2004 rese del Tribunale Civile di Roma e nr. 4531/07 della Corte d’Appello civile di Roma;

– che, tuttavia, in prossimità della trattazione in camera di consiglio della controversia, la società interessata ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che il Comune di Tivoli ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute in ragione delle citate pronunce giurisdizionali;

– che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che le spese di giudizio possono essere dichiarate irripetibili, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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