T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-04-2011, n. 3659 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104 del 2010, l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2104 del 27 febbraio 2008 del Tribunale ordinario di Roma;

– che, tuttavia, a fronte del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti del Comune di Corigliano Calabro in data 28 settembre 2010, il gravame è stato depositato in giudizio il 20 ottobre 2010, ovvero una volta decorsi i 15 gg. fissati dal combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;

– che, con ordinanza n. 714/2011, l’obiezione di rito, rilevata d’ufficio dal Tribunale, è stata eccepita alla ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.lgs n. 104 del 2010, assegnando alla stessa un termine 30 gg. per la presentazione di memorie;

– che la parte istante, nel termine sopra assegnato, non ha depositato alcuna memoria al riguardo;

– che, pertanto, in ragione della tardività del deposito in giudizio del ricorso in esame e dell’assenza di osservazioni al riguardo da parte della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare l’irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del codice del processo amministrativo;

– che non vi è motivo per disporre sulle spese di giudizio, in mancanza della costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *