T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 643 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’avv.to Francesco Noschese per la ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso in epigrafe;

Evidenziato che il difensore del Comune resistente ha insistito per ottenere la condanna alle spese a proprio favore;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, e di dover disporre la condanna di parte ricorrente alle spese di lite ex art. 84 comma 2 del Codice;

Ravvisata altresì la necessità – per l’esame in particolare della documentazione di cui all’allegato 10 della ricorrente e alla luce delle deduzioni della Provincia (pagg. 810 memoria di costituzione) – di trasmettere tutti gli atti della presente controversia alla Procura della Repubblica di Brescia per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.400 Euro a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di una copia del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica di Brescia.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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