Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16770 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ione del processo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 10 aprile 2003, in accoglimento della domanda proposta da M.S. contro C.V. e nel contraddittorio con la Banca di credito cooperativo di (OMISSIS), ritenuta fondata la domanda di simulazione del contratto di vendita sia nella parte relativa al prezzo indicato sia nella parte relativa al relativo fittizio pagamento a saldo, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 43.898,84, oltre accessori;

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 maggio 2006, ha rigettato il gravame del C.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 giugno 2007;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, il M. e la Banca di credito cooperativo.

Considerato che con atto notificato il 10 giugno 2010 a S. M. e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 giugno 2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;

che alla rinuncia ha aderito il controricorrente M.;

che, pertanto, il processo, nei rapporti tra il ricorrente ed il controricorrente M., deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che l’atto di rinuncia non è stato tuttavia notificato nè comunicato alla controricorrente Banca di credito cooperativo;

che a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876);

che, pertanto, il ricorso nei confronti della Banca deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla Banca controricorrente vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia nei rapporti tra C.V. e M.S.;

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Banca di credito cooperativo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Banca controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *