Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16635 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.09.2010, respingeva l’istanza avanzata da: N.L. rivolta ad avere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere;

L’imputato proponeva appello avverso tale decisione ma il Tribunale per il Riesame di Napoli, con ordinanza del 26.10.2010, respingeva i motivi e confermava il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere negato l’attenuazione della misura cautelare:

1) – in primo luogo lamenta l’illogicità della motivazione nella parte in cui ha valutato come grave la condotta attribuita al N., affermazione smentita dagli elementi acquisti:

– laddove si definiscono "numerose" le conversazioni intercettate a carico dell’indagato, mentre le stesse assommano a solo otto telefonate;

– laddove si attribuisce all’indagato l’acquisto di un rilevante quantitativo di droga, mentre nessun sequestro è stato mai effettuato a carico del N. e dalle conversazioni emergerebbe uno spaccio di piccole dosi;

– laddove si attribuisce all’indagato il ruolo di "capo" mentre tale ruolo sembrerebbe assegnato nelle conversazioni solo al coimputato R.;

2) – in secondo luogo censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, trascurando illogicamente:

– che l’indagato ha completato proficuamente il programma di recupero dalla tossicodipendenza;

– che stava per essere assunto stabilmente come cuoco, a riprova dell’allontanamento dall’ambiente criminale;

-che il N. è completamente incensurato ed aveva reso ampia confessione;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono inammissibili.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Invero, contrariamente alle censure mosse, il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto sussistenti le ragioni cautelari che impedivano di accogliere l’appello, osservando:

– che il fatto contestato assumeva i caratteri della gravità per il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente acquistato;

– che la personalità dell’indagato, per come emergeva dalle intercettazioni e dal linguaggio usato, era dimostrativa del pericolo di reiterazione nel reato;

– che la confessione resa non aveva aggiunto alcunchè ai fatti già accertati in atti a suo carico.

Si tratta di una motivazione incensurabile in questa sede perchè congrua ed aderente alle emergenze processuali,sia per quanto riguarda il "fumus" del reato e sia per quanto riguarda le esigenze cautelari.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che la reiterazione nel reato era esclusa sia dal completamento del recupero presso una comunità per tossicodipendenti e sia dal suo stato di incensuratezza ma, al riguardo, il Tribunale osserva del tutto correttamente che, al contrario, dalle intercettazioni telefoniche emergeva lo "stabile inserimento dello stesso nell’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti", sicchè non era possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dal compiere altri reati della stessa indole sicchè, in termini di adeguatezza, la misura degli arresti domiciliari risultava preclusa.

Si tratta di una motivazione che appare ineccepibile in quanto conforme ai principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che: "in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto." Cassazione penale, sez. 6, 15 luglio 2008, n. 33873.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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