T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 640 Pubblicità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’amministrazione si è pronunciata negativamente sull’istanza di autorizzazione depositata dalla ricorrente;

– che l’atto del 5/1/2011, impugnato in questa sede, ed il preavviso di diniego in data 26/10/2010 attestano che:

o il luogo destinato ad ospitare il mezzo pubblicitario si trova in zona soggetta a vincolo ambientale;

o il cartello verrebbe collocato presso un’area di pregio, ed in particolare merita tutela la fascia (di circa 500 metri) che affianca il Parco pubblico "Rovedolo" lungo la SP BS 345;

o il Comune intende valorizzarne la fruizione e l’utilizzo da parte della collettività, anche con la salvaguardia della sua piena visibilità;

Dato atto:

– che secondo la vigente normativa di disciplina della fattispecie controversa il Comune è titolare di funzioni relative sia alla sicurezza della circolazione – in quanto titolare del potere di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada – sia all’uso del proprio territorio, dal momento che l’art. 3 del D. Lgs. 507/93 affida all’Ente locale, tra l’altro, il compito di stabilire "limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I – 11/3/2002 n. 456).

– che nell’osservanza delle vincolanti statuizioni del D. Lgs. 285/92, ciascun Ente locale gode di un certo margine di discrezionalità e può dunque sviluppare la propria potestà pianificatoria operando una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti implicati in materia: questi ultimi afferiscono alla libertà di iniziativa economica privata tutelata dalla Costituzione – della quale l’attività pubblicitaria costituisce estrinsecazione – alla sicurezza della circolazione stradale, alla salvaguardia ambientale e paesaggistica e all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo del decoro urbano e in generale degli spazi aperti (sentenza T.A.R. Brescia – 28/2/2008 n. 174);

– che in proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che il regolamento previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 – con il quale il Comune disciplina le modalità di svolgimento della pubblicità, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché le modalità per ottenere l’autorizzazione alla loro installazione – si riferisce non solo agli impianti comunali di affissione, ma anche all’installazione di impianti posti in essere da privati su aree private, ai quali si estende "la valutazione complessiva di compatibilità dell’installazione di impianti pubblicitari nel territorio comunale con l’igiene pubblica e l’estetica cittadina, nonché la ponderazione delle relative implicazioni economiche e delle diverse possibili modalità di più proficua realizzazione del pubblico interesse sotteso a tale disciplina, che sono proprie della predetta sede regolamentare" (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 17/4/2002 n. 1490);

Atteso:

– che il regolamento del Comune di Gardone Val Trompia sull’uso delle aree verdi (cfr. estratto doc. 6 Comune) prescrive l’obbligo di munirsi di specifica autorizzazione per la posa di arredi e/o qualunque intervento che interessi aree verdi (art. 18);

– che alla luce di tali premesse il Comune ha legittimamente adottato la nota impugnata, la quale preclude la collocazione di manufatti pubblicitari in una zona delimitata e circoscritta (circa 500 metri) – sottoposta a vincolo ambientale e limitrofa ad un Parco pubblico – ravvisando la necessità di preservarla da qualsiasi elemento di disturbo.

– che in buona sostanza la scelta è orientata a precludere trasformazioni edilizie ed anche alterazioni minime in una ben individuata (e ridotta) porzione di territorio, senza introdurre un generalizzato divieto di collocare cartelli pubblicitari su ampie estensioni (per analoga ipotesi si rinvia a sentenza Sezione 1/12/2009 n. 2391);

– che detta scelta è preordinata alla protezione di valori pregnanti come il decoro e l’estetica degli spazi pubblici, presso un’area già riconosciuta ex lege come particolarmente sensibile (cfr. vincolo Legge Galasso);

– che per le zone degne di salvaguardia paesaggistica l’attività dell’autorità procedente è connotata da ampia discrezionalità "estetica", rispetto alla quale non sono emersi travisamenti fattuali o evidenti illogicità suscettibili di inficiarne lo spessore (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 26/11/2007 n. 6431; sentenza Sezione 27/11/2008 n. 1701);

Considerato:

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, in quanto la ricorrente agisce in giudizio come operatore economico nel settore ed è dunque portatrice di un interesse costituzionalmente tutelato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di Euro 1.300 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge;

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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