Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 04.09.2010, applicava la misura cautelare della custodia in carcere (poi mitigata nella custodia domiciliare) nei confronti di: S.A. perchè indagato, unitamente al figlio S.R., per i reati: – di tentata estorsione aggravata e – di resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi mediante minaccia e violenza nei confronti di V.G. al fine di ottenere l’assunzione nella società presieduta dal predetto, e mediante violenza nei confronti di B.A. e M.G., intervenuti in soccorso del V.;

Gli indagati proponevano impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Salerno, con ordinanza del 01.10.2010 in parziale riforma, attenuava la misura nei confronti di S.R. in quella della custodia domiciliare, mentre confermava "in toto" il provvedimento nei confronti di S.A.;

Avverso tale decisione del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione il difensore di S.A., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

– Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione e lamenta che il Tribunale non avrebbe proceduto al vaglio critico delle emergenze processuali trascurando di considerare che la condotta dell’indagato era di mera adesione o approvazione all’azione del figlio non accompagnata, però, da alcuna concreta cooperazione all’illecito sicchè la sua responsabilità non poteva essere ritenuta nemmeno a titolo di concorso morale;

– il ricorrente si era limitato, in realtà, a tentare di calmare il figlio e di portarlo via dal Municipio ove si era svolta l’azione;

– mancherebbero pertanto gli indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.; CHIEDE l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di vantazioni ancorate a precisi dati fattuali che appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Il Tribunale ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando:

-che il concorso di S.A. rinveniva dalla circostanza che egli, presente all’aggressione fisicamente consumata dal figlio S.R., incitava quest’ultimo gridando che il V. era un "fetente ed un porco";

– che tale circostanza era dimostrata dalla precisa e credibile denuncia presentata dalla vittima V.G.;

– che le dichiarazioni di costui erano pienamente attendibili perchè riscontrate e confermate dalle denunce presentate dalle altre parti lese: B.A. e F.G., oltre che dal certificato medico, dagli accertamenti di Polizia e dalle dichiarazioni di altri testi; Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti, evidenziando come dalla vicenda emerge con chiarezza che l’intervento di S. A. va inquadrato nella sfera del concorso morale, avendo egli fiancheggiato il figlio nell’aggressione, incoraggiandolo con le frasi offensive nei confronti della vittima, mentre il tentativo di condurlo via è intervenuto solo in un secondo momento nel tentativo di sottrarlo al prossimo arrivo delle forze dell’ordine;

si tratta di un passaggio decisivo della motivazione perchè conforme alla giurisprudenza, anche di questa sezione, costante nell’affermare che in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza, purchè non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Cassazione penale, sez. 2, 08 ottobre 2008, n. 40420).

Il ricorrente individua, al contrario, la serie di illogicità riportate nella parte descrittiva del ricorso ma al riguardo si deve rammentare, quanto al vizio di "manifesta illogicità", che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318.

Quella del Tribunale è una motivazione sufficiente in questa fase cautelare, ove la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. (Cass. pen. Sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Nè possono accogliersi le censure solevate in questa sede, tendenti all’analitica contestazione delle molteplici dichiarazioni riportate, attesa la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato.

(Cassazione penale, sez. 1, 01/04/2010, n. 19517) (vedi anche: Cass. pen. n. 31454 del 2006).

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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