sanzioni amministrative Trasferimenti di gestione e di sede T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’incompetenza territoriale della sede staccata di Brescia, a favore di quella di Milano non risulta ritualmente eccepita dalla difesa erariale;

– che questo Tribunale si ritiene munito di giurisdizione, dato che la controversia verte sulla corretta individuazione del destinatario dell’atto secondo l’interpretazione della norma di cui all’art. 1 della L. 50/94;

– che si può prescindere dall’esame dell’ulteriore eccezione, perché il ricorso è infondato nel merito;

Atteso:

– che in base all’art. 1 comma 5 della L. 50/94 all’accertamento del contrabbando consegue "in aggiunta" la chiusura dell’esercizio incriminato secondo un rapporto di causa/effetto, essendo in tal campo lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione soltanto la valutazione circa la durata della chiusura dell’esercizio ovvero della sospensione della licenza o dell’autorizzazione;

– che ad avviso della giurisprudenza prevalente le sanzioni accessorie in discorso, che trovano causa nel reato di contrabbando – avendo effetti reali ed essendo dirette a colpire il cattivo uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale – sono applicabili indipendentemente dalla permanenza nel tempo dello stesso titolare, laddove l’opposta interpretazione si risolverebbe in un contrasto rispetto alla finalità di legge e finisce per dare spazio ad una facile elusione della norma con il trasferimento della titolarità dell’esercizio (Consiglio di Stato, sez. IV – 1/6/2010 n. 3470; T.A.R. Veneto, sez. III – 24/3/2010 n. 899);

– che in buona sostanza il sistema delineato dal legislatore prevede che la sanzione resti comunque "collegata" al locale nel quale ha sede l’esercizio commerciale ove l’abuso è stato compiuto, tanto che la cessione dello stesso – pur se anteriore all’irrogazione – costituisce un fatto non opponibile dal nuovo proprietario all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 3/2/2009 n. 1020);

Tenuto conto:

– che il Collegio è consapevole dell’esistenza di una tesi interpretativa più garantista, ai sensi della quale per poter applicare la sanzione al nuovo titolare (quando l’infrazione sia stata commessa dal gestore precedente) è necessaria la presenza di indizi tali da avvalorare una sostanziale continuità nella conduzione dell’esercizio, ovvero che, in sostanza, il cambio di titolarità dell’esercizio possa presumersi soltanto simulato, poiché opinando diversamente si finirebbe per colpire un soggetto diverso da quello che ha infranto la legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 19/1/2011 n. 326);

– che in siffatte ipotesi, pertanto, la motivazione del provvedimento sanzionatorio dovrebbe essere integrata dall’indicazione di elementi specifici dai quali poter ricavare il collegamento tra le due diverse gestioni nonostante il cambio formale del titolare;

– che, in alternativa, tale connessione deve emergere dagli atti di causa;

Considerato:

– che nella vicenda esaminata affiorano plurimi elementi indiziari che insinuano dubbi sull’effettiva soluzione di continuità tra le due gestioni;

– che infatti la sede dell’Azienda cessata (Due M. & S. sas) risulta ancora stabilita a Tribiano (MI) in Via Diaz 23/25, ossia presso gli stessi locali dove oggi opererebbe la ricorrente (cfr. visura CCIAA – doc. 5 ricorrente);

– che la Cooperativa T.V. è inattiva secondo quanto emerge dalla certificazione della C.C.I.A.A. dalla stessa prodotta in atti (doc. 6);

– che parte ricorrente ha fornito delucidazioni soltanto nella data odierna fissata per la Camera di consiglio;

– che, se sussistono gravi ragioni per ammettere i documenti tardivamente depositati (in assenza di opposizione della difesa erariale) ex art. 55 comma 8 del Codice del processo amministrativo, gli stessi tuttavia non incidono sulle riflessioni già sviluppate;

– che infatti la Società risulta attivata soltanto il 15/4/2011 (doc. 1), mentre lo stesso ricorso ex art. 2195 del c.c. – finalizzato alla modifica coattiva della sede legale del precedente gestore – risulta depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lodi in data 26/4/2011 (doc. 3);

– che l’ulteriore documentazione e la dedotta inerzia del commercialista della Società sono insufficienti a demolire un quadro indiziario sufficientemente univoco;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, dato che comunque la sanzione è stata originata dalla condotta del precedente titolare;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il gravame in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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