Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16768 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 settembre 2001 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda con cui P.M. aveva chiesto la condanna di M.S. al risarcimento dei danni derivanti dal mancato espletamento dell’incarico professionale da lui conferitogli e che avrebbe avuto a oggetto la redazione di un progetto di divisione dell’asse ereditario relitto da M.P..

Con sentenza dep. il 15 settembre 2004 la Corte di appello di Cagliari respingeva l’impugnazione proposta dall’attore.

Nel confermare la decisione di primo grado, i giudici di appello ritenevano innanzitutto inammissibile la domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni causati ai coeredi dalla pretesa condotta inadempiente dell’appellato sul rilievo che l’ordinamento non consente la proposizione di domande nell’interesse di soggetti estranei al giudizio.

Nel merito, era ritenuto non provato il dedotto inadempimento, atteso che l’attore non aveva assolto l’onere di dimostrare l’assunto secondo cui l’incarico professionale avrebbe avuto a oggetto la redazione di un progetto di divisione dell’asse ereditario, quando invece era risultato che, come sostenuto dal convenuto, lo stesso aveva riguardato la predisposizione dei frazionamenti per attuare gli accordi già conclusi fra gli eredi. D’altra parte, era risultato altresì dimostrato il comportamento inadempiente dello stesso attore che non aveva mai fornito una dichiarazione richiesta dall’Ufficio tecnico erariale per la trascrizione dei frazionamenti, necessaria per attestare che nessuno dei beni in questione fosse stato nel frattempo alienato a terzi. In ogni caso, non era stata in alcun modo provata l’esistenza e l’entità degli eventuali danni.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.M. sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che con la domanda l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dagli altri coeredi, quando gli unici danni chiesti con l’atto di citazione erano quelli dal medesimo subiti per inadempimento dell’incarico professionale: l’attore aveva provato l’incarico professionale, l’inadempimento del convenuto e i danni subiti che erano risultati provati in corso di causa.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2235 e 236 cod. civ., deduce che era risultato provato perchè pacifico che l’incarico professionale conferito dall’attore aveva avuto ad oggetto la predisposizione di un progetto di divisione dell’asse ereditario;

il convenuto era rimasto inadempiente all’obbligazione nonostante il notevole lasso di tempo trascorso ed aveva ammesso di non avere portato a termine l’incarico; nè d’altra parte avrebbe potuto assumere rilievo quanto con motivazione contraddittoria aveva affermato la sentenza impugnata in merito all’asserito inadempimento dell’attore che comunque avrebbe riguardato il frazionamento di uno solo dei cento venti mappali.

I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza ha in primo luogo ritenuto inammissibile la richiesta di danni formulata nell’interesse di soggetti diversi dall’attore ed estranei al giudizio, avendo evidentemente interpretato la domanda nel senso che l’attore non si era limitato a chiedere il risarcimento per il pregiudizio inerente la propria sfera giuridica: il primo motivo censura l’interpretazione della domanda che, avendo a oggetto un accertamento di fatto, è riservata all’indagine del giudice di merito e che può essere censurata in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. o per vizi di motivazione, che nella specie non sono stati specificamente dedotti.

I Giudici hanno quindi accertato, sulla base delle dichiarazioni del teste Atzeni, che l’incarico professionale aveva avuto a oggetto la predisposizione di frazionamenti e non la divisione dell’asse ereditario e che la mancata esecuzione dell’incarico era da addebitarsi alla mancata e necessaria cooperazione da parte dello stesso attore. Orbene le doglianze formulate dal ricorrente, pur deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, da cui la sentenza è immune, si risolvono nella critica della ricostruzione in fatto della fattispecie, contrapponendo l’attore una valutazione delle risultanze processuali difforme da quella accolta dal giudice di merito. Qui deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa: viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione che nella specie è insussistente e che peraltro non è stato dedotto secondo il paradigma di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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