Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16633 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 06.11.2009, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di: M.M. perchè indagato, per due distinte ipotesi di spaccio di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73; avvinte dal vincolo della continuazione; Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale per il riesame ma la Corte di cassazione annullava parzialmente tale ordinanza con sentenza del 16.02.2010, riscontrando un vizio di motivazione laddove si era proceduto all’identificazione del M. quale interlocutore di una conversazione decisiva ai fini del quadro indiziario, relativamente all’episodio del (OMISSIS), sulla base della sua presenza nella città di Milano, unitamente ad altri elementi già utilizzati per la valutazione dell’episodio di fine aprile 2009 (per il quale episodio l’ordinanza veniva confermata), pretendendo così illogicamente di conferire gravità al detto quadro attraverso l’inaccettabile ricorso a un criterio analogico; il Tribunale di Brescia, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 19.10.2010, rigettava il reclamo e confermava l’ordinanza cautelare anche riguardo all’episodio del (OMISSIS);

Avverso tale decisione del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).

-1) – Il ricorrente censura la decisione per violazione dell’art. 143 c.p.p. atteso che l’udienza dinanzi al Tribunale di Brescia si è svolta senza l’assistenza di un interprete nonostante che l’indagato ignori la lingua italiana, come era emerso in sede di interrogatorio di garanzia;

-2) – Il ricorrente censura, inoltre, la decisione impugnata per illogicità della motivazione riguardo all’identificazione della sua persona quale soggetto indicato nell’intercettazione relativa all’episodio del (OMISSIS) e relativa ad una utenza francese; al riguardo lamenta che i due interlocutori non si chiamano per nome e segnala l’illogicità della motivazione laddove il Tribunale trascura di considerare che l’unico interlocutore chiaramente identificato:

N.H. parla con un soggetto (identificato per il M.) che, lungi dall’essere l’utilizzatore dell’utenza, dichiara di parlare da una cabina telefonica; -l’ordinanza sarebbe illogica anche per avere attribuito rilevanza al soggiorno dell’indagato in Milano ed alla circostanza che il medesimo avrebbe preso a noleggio una "Audi A4" in Germania laddove, invece, nelle conversazioni telefoniche si dice di avere pagato il noleggio con dollari, moneta non circolante in territorio tedesco;

CHIEDE l’annullamento dell’ordinanza Impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

– quanto al primo motivo si deve rilevare che l’eventuale nullità dedotta è a carattere intermedio come stabilito da questa Corte nella sede più autorevole (Cassazione penale, sez. un., 24/09/2003, n. 5052); ne deriva che la nullità per la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Cassazione penale, sez. 6, 22/01/2010, n. 6663).

Dall’esame dei verbali di udienza emerge che l’udienza dinanzi al tribunale di Brescia si è tenuta regolarmente senza che il difensore e l’indagato, presenti, abbiano sollevato in alcun modo la questione, di modo che la nullità deve ritenersi sanata ex art. 182 c.p.p., comma 2 – quanto ai motivi sul merito, deve rilevarsi che le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici e che l’ordinanza del Tribunale di Brescia si è uniformata ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, congruamente e logicamente motivando in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, anche riguardo all’episodio del (OMISSIS), osservando: -che l’utenza francese intercettata veniva "utilizzata" (sicchè è priva di rilevanza la circostanza che la stesa fosse relativa a cabina telefonica o a utenza privata) dal M., come era emerso in occasione di altre conversazioni intercorse il 21.04.2009, ove l’interlocutore era il coimputato N.H.;

– che dal tenore dei dialoghi, relativi: -ad un prossimo ingresso in Italia, -al noleggio di un’autovettura Audi A4 ed – all’incontro con A., emergeva che l’altro interlocutore si identificava nel M. perchè l’indagato era effettivamente giunto in Italia in data 30 aprile a bordo dell’autovettura Audi A4;

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti, evidenziando come dalla vicenda emerge con chiarezza che l’indagato, come per l’altro episodio a lui contestato, anche in questa occasione ha svolto la funzione di corriere della droga spedita da N.M. e diretta ad E.A.;

si tratta di un passaggio decisivo della motivazione perchè conforme ai principi stabiliti nella sentenza di annullamento con rinvio, ove si prescriveva di individuare le prove relative al coinvolgimento dell’indagato anche in relazione all’episodio del (OMISSIS);

Il ricorrente individua, al contrario, la serie di illogicità riportate nella parte descrittiva del ricorso ma al riguardo si deve rammentare, quanto al vizio di "manifesta illogicità", che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale. sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318.

Nè possono accogliersi le censure solevate in questa sede, tendenti all’analitica contestazione dei singoli indizi, attesa la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato. (Cassazione penale, sez. 1, 01/04/2010, n. 19517) (Vedi anche: Cass. pen. n. 31454 del 2006) Consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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