Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16765

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 giugno 2004 il Tribunale di Trento – adito da Z.O. nei confronti dei suoi figli Z.M. e Z.L. e da questi ultimi in via riconvenzionale – condannò i convenuti, nudi proprietari ognuno per un quarto di una casa di abitazione in (OMISSIS), a rilasciare l’immobile all’attore, che ne era usufruttuario per metà, nonchè a pagargli la somma di 16.600,00 Euro, come risarcimento per il mancato godimento del bene; rigettò le ulteriori domande proposte dall’una parte e dall’altra; compensò le spese di giudizio.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trento, che con sentenza del 29 giugno 2005 ha respinto anche le domande che il Tribunale aveva accolto e ha condannato Z.O. al rimborso di due terzi delle spese del giudizio di secondo grado, compensandole per il residuo.

Z.O. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Z.M. e Z.L. si cono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui Z.O. ha opposto un proprio controricorso.
Motivi della decisione

La richiesta di rinvio, formulata dal difensore del ricorrente nel presupposto della sua rinuncia al mandato, non può essere accolta, stante il disposto dell’art. 85 c.p.c..

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

In udienza il pubblico ministero ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso principale, rilevando che è del tutto privo dei requisiti dell’autosufficienza e della specificità.

L’eccezione è fondata.

Nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità manca in primo luogo una esauriente esposizione degli elementi della vicenda che ha dato luogo alla controversia, del suo oggetto, dello svolgimento del processo, delle posizioni che le parti vi hanno assunto, delle ragioni poste a fondamento della decisione: dati che vengono senz’altro presupposti, nè possono ricavarsi, con la necessaria precisione e completezza, dalla enunciazione dei motivi di impugnazione, sicchè questa Corte non è stata posta in grado di intendere il significato, la portata e la pertinenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Queste, d’altra parte, risultano estremamente generiche, poichè si risolvono in affermazioni assiomatiche, basate principalmente su considerazioni di carattere metagiuridico e in parte riferite alla sentenza di primo grado, sicchè il quadro che ne emerge appare estremamente vago e nebuloso, carente di puntuali argomentazioni che possano costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione della decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale consegue, a norma dell’art. 334 c.p.c., quella di inefficacia dell’incidentale, in quanto è stato proposto il 22 dicembre 2005, quando era già scaduto il termine di cui all’art. 325 c.p.c., che decorreva anche per Z.M. e Z.L. dal 29 luglio 2005, data in cui hanno notificato la sentenza di appello a O. Z. (cfr. Cass. s.u. 19 novembre 2007 n. 23829).

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale e inefficace l’incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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