T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 446 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 1474/REV/P che ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 126 bis, del d. lgs. 285/92, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Novara in data 23.07.2010 e notificato in data 26.07.2010, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, nonché alla mancata comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si sarebbe notificata la decurtazione di altri punti della patente di guida e con ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Agli atti impugnati si muove la censura di violazione di legge ed eccesso di potere in riferimento all’art.126 bis C.d.S. e conseguente illegittimità del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Novara n. 1474/REV/P recante Revisione delle patente di guida categoria B.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso fondato.

Nel sistema delineato dall’art. 126bis del d.lgs. n. 285 del 1992 ad ogni violazione deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di "riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada.

L’impugnato provvedimento ha come antecedente la "comunicazione alla ricorrente del 13/07/2010, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito" in relazione a due verbali rispettivamente uno del 13/03/2010 e l’altro del 14/11/2008.

La mancata comunicazione della decurtazione che avrebbe dovuto seguire alle infrazioni del 14 novembre 2008 e del 13/03/2010 non ha consentito alla ricorrente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con D.M. del 29 luglio 2003.

Il comportamento tenuto dall’Amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. Il, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009).

L’articolo 126 bis, in tema di "patente a punti" è stato introdotto nel codice della strada dall’articolo 7 del d. lgs. 9/2002. La disposizione citata prevede che, all’atto del rilascio della patente di guida, siano attribuiti al titolare venti punti che vanno annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il punteggio di cui sopra è destinato a subire decurtazioni nel caso di violazione di una delle norme del Codice della Strada alle quali si connetta, quale sanzione accessoria, la perdita di punteggio.

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante una decurtazione del punteggio deve darne notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunicherà agli interessati la variazione del punteggio. Infine, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica, previo provvedimento di revisione della patente.

L’istituto introdotto dal legislatore importa che "ciascuna" variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit.), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.

In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6) che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio; che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9).

Nel caso di specie l’Amministrazione ha effettuato, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione, relativa ad infrazioni del 2008 e del 2010 con successiva comunicazione del 13 luglio 2010, impedendo così alla ricorrente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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