Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (10-03-2009), n. 13607 Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova in casi particolari previsto dall’art. 94 d.P.R. 309 del 90

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Impugna con ricorso del 18 ottobre 2008 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano l’ordinanza emessa il 23.09.2008 dal Tribunale di Sorveglianza del medesimo distretto con la quale, in favore di C.A., condannato perchè giudicato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, veniva concesso il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
A sostegno della doglianza il rappresentante della P.A. denuncia violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, ed alla L. n. 254 del 1975, art. 58 quater, sul rilievo che il detenuto istante era stato ammesso una prima volta alla misura alternativa in data 30.1.2007, misura poi revocatagli il 4.12.2007 a cagione delle ripetute violazioni agli obblighi con la stessa imposti. A parere del P.G, impugnante detto precedente integrerebbe causa ostativa alla impugnata concessione, ai sensi dell’art. 58 quater O.P., applicabile al caso di specie.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni per l’odierna camera di consiglio chiedendo, motivatamente, l’accoglimento del gravame.
Il ricorso appare fondato.
All’affidamento in prova in casi particolari previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è applicata infatti, per quanto non diversamente stabilito nell’articolo in questione, la disciplina prevista dall’Ordinamento Penitenziario espressamente richiamata dal citato art. 94, comma 6. Da ciò discende l’applicabilità a siffatta misura anche del disposto di cui all’art. 47 comma 11 Od. Pen. in materia di revoca (in relazione alla quale il citato D.P.R. n. 309 del 1990, non prevede una autonoma normativa) e conseguentemente il divieto di nuova concessione del beneficio quale previsto dall’art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., che espressamente ciò dispone in tutti i casi in cui sia stata disposta la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 47, comma 11 (in termini Cass., sez. 1, 6.7.2007, n. 29143, rv. 237332; Cass., Sez. 1^, 11.5.2005, n. 24371, rv. 232113).
Non e quindi condivisibile la tesi (espressa con la decisione 40517/2001 di questa Corte, rimasta peraltro isolata e dalla quale il Collegio dissente) per la quale il divieto previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 2, non opererebbe per l’affidamento in prova in casi particolari, non essendo tale misura menzionata nell’articolo medesimo e non essendo le disposizioni restrittive suscettibili di interpretazione analogica, e ciò perchè – come si è sopra argomentato – tale tesi non tiene conto del richiamo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 6, e perchè, conseguentemente, è del tutto inconferente il riferimento al divieto di interpretazione analogica delle disposizioni restrittive.
Si impone pertanto, ad avviso del collegio, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le comunicazioni necessario al P.M. per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al P.M. presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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