T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 444 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede l’annullamento dell’ordinanza nr. 13/2010 del Comune di Cercenasco di demolizione di opere eseguite in parziale difformità al permesso di costruire nr. 5/07 del 14.03.2007 e della delibera comunale di respingere la richiesta di permesso di costruire in sanatoria rispetto all’istanza presentata da B.E. e Z.M.A. in data 19.03.2010 nr. prot. 1279/10 e relative integrazioni per "variante al permesso di costruire nr. 5/2007" per il fabbricato sito in Cercenasco, via Mazzini s.n. e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente al provvedimento impugnato.

Si muovono quattro censure, due di carattere procedimentale, attinenti alla partecipazione al procedimento ed al difetto di motivazione e due riguardanti gli aspetti sostanziali, lamentandosi che non sussisterebbero i presupposti per rilevare l’illecito edilizio, quantomeno della tipologia che può essere posto a fondamento del provvedimento con il quale si dispone la demolizione delle opere.

L’amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza cautelare numero 732 del 2010 questa sezione ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Merita accoglimento il terzo motivo di censura che ha carattere assorbente rispetto agli altri.

Il Comune con l’atto impugnato ha sanzionato la realizzazione di una tettoia antistante la porta d’ingresso della casa alta mt. 2,50 sorretta da due pilastri poiché non posizionati come da progetto approvato, ma spostati più verso la strada (come risulta a pag. 1 dell’ordinanza di demolizione di mt. 4,78 anziché 5: 22 cm. di differenza) e di mt. 4,40 anziché 5,30 (= cm. 0,90 di differenza).

Osserva il collegio che non è in discussione la diversità dell’opera realizzata rispetto al progetto, pur tuttavia rileva che per la natura del fabbricato e della strada era possibile costruire fino a confine, cosicché non vi era motivo per negare la sanatoria.

In forza dell’articolo 36 D.P.R. 380/2001 la concessione in sanatoria è un istituto dedotto dai principi del buon andamento ed all’economia dell’azione amministrativa e consiste nell’obbligo di rilasciare la concessione quando sia regolarmente richiesta e conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio anche se l’opera alla quale si riferisce sia stata realizzata abusivamente; pertanto, tale generale istituto resta fermo anche successivamente alla previsione espressa dalla concessione in sanatoria di cui all’art. 13 L. 47/85.

Osserva il collegio che le distanze disciplinate dal P.R.G. di Cercenasco afferiscono a proprietà diverse, e cioè alternative; conseguentemente, rispetto ad una comunione incidentale, le distanze dalla strada vicinale non si pongono come se si trattasse di proprietà alternative contrapposte, ma non vi è obbligo di distanza se non si sottrae ad altri l’uso della cosa comune.

Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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