T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 443 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede l’annullamento del provvedimento 12.09.2008 prot. A00USPNO4123/U dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara con il quale si è disposta la restituzione della ricorrente al ruolo della scuola primaria, nonchè di ogni atto presupposto e susseguente ed, in particolare del provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" con annessa sezione di Liceo Classico di Arona del 24.07.2008 notificato alla ricorrente in data 13.09.2008, con cui si è espresso parere negativo sul superamento del periodo di prova effettuato dalla Prof.ssa M.B. e si è proposta la sua restituzione al ruolo di provenienza.

All’atto impugnato si muove la censura di eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L’Amministrazione si costituisce nel giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La ricorrente è insegnante di scuola elementare, restituita al ruolo di provenienza presso la scuola elementare "Gozzano" per non aver superato il periodo di prova previsto per gli insegnanti di scuola secondaria a seguito di passaggio ad altro ruolo ai sensi dell’art.439 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

La docente B., con decorrenza dal 1 settembre 2006, otteneva il passaggio dal ruolo della scuola primaria al ruolo della scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A037- filosofia e storia- con assegnazione al liceo Scientifico " Fermi" di Arona".

Alla fine dell’anno di prova, il comitato per la valutazione del servizio, prorogava di un anno il periodo di prova al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione ed il dirigente scolastico comunicava alla docente il decreto di proroga.

Alla fine del secondo anno di prova, l’Ufficio scolastico regionale riceveva dal Dirigente del Liceo Scientifico "Fermi" di Arona" la documentazione relativa alla valutazione del periodo di prova dalla quale si evidenziava il mancato superamento e la trasmetteva al competente CNPI.

L’Ufficio scolastico regionale con nota prot.5674 del 4.9.2008 applicava alla docente B. la procedura prevista dall’art.439 del Divo 297 ed il CNPI in data 11 settembre 2008 comunicava all’USP il parere favorevole alla restituzione al ruolo di provenienza per esito sfavorevole della prova della docente B. con prot.9565.

Nel corso dei due anni scolastici sono stati redatti dei rapporti informativi sull’attività svolta dalla docente che hanno evidenziato delle carenze nell’attività didattiche e dell’aggiornamento professionale.

A seguito di tale parere in data 12.09. 2008 con prot. n. 4123 l’Ufficio scolastico regionale disponeva la restituzione dell’insegnante di scuola secondaria di secondo grado al ruolo della scuola primaria con decorrenza giuridica dal 01.09.2008 ed economica dalla data di notifica del provvedimento.

Ad avviso del Collegio è stata applicata nel caso della docente la procedura conforme alle norme Testo Unico n. 297 del 1994 e le motivazioni del provvedimento sono citate negli atti richiamati in premessa del provvedimento impugnato che appaiono adeguate a sorreggerne il dispositivo.

Detta motivazione riferiscono l’analisi dell’attività svolta dalla docente nel biennio e ne rilevano le carenze da un punto di vista dell’attività didattica e dell’aggiornamento indispensabili per un proficuo svolgimento dell’attività di docente della scuola media superiore.

Giova ricordare a tal proposito che in materia di superamento o meno del periodo di prova, l’amministrazione ha ampia discrezionalità, che si manifesta nella valutazione complessiva dell’operato del dipendente ai fini del proseguimento del rapporto di impiego, senza la necessità di una vasta e precisa motivazione, anche in caso di decisione negativa (Consiglio Stato, sez. VI, 17 agosto 1999, n. 1064).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono, Comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *