Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16627 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre M.M. per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del gip del tribunale di Bologna del 30.10.2010, che convalidò il fermo disposto nei confronti della stessa ricorrente dai carabinieri di Bologna per i reati di rapina, ricettazione e in materia di armi.

Con l’unico motivo, deduce la ricorrente la nullità dell’interrogatorio dell’imputata e dell’udienza di convalida per violazione dei diritto della difesa, non sarebbe stato infatti concesso al difensore un congruo termine per visionare gli atti e per estrarne copia.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta, infatti, dal verbale dell’udienza di convalida, che il gip, di fronte all’eccezione difensiva già allora proposta sulla validità del procedimento, offrì alla difesa non solo l’opportunità di un differimento dell’udienza, ma anche della rinnovazione dell’interrogatorio dell’indagata.

In quello spazio di tempo, il difensore avrebbe avuto quindi il modo di prendere visione degli atti e di estrarne copia, come pure di assistere convenientemente l’indagata nel nuovo interrogatorio.

D’altra parte, proprio la circostanza che la M. si fosse in precedenza avvalsa "cautelativamente", della facoltà di non rispondere, escludeva che un qualunque pregiudizio si fosse ormai verificato nei suoi confronti, in termini di dichiarazioni compromettenti.

La difesa, invece, preferì evidentemente lucrare sulle battute processuali precedenti, rifiutando ogni differimento, con una condotta, però, che esclude la vicenda dall’ambito dell’intervento giurisprudenziale segnato da Cass. Sez un. 30.9.2010 n. 22, citata in ricorso, già per il principio della rilevanza della corresponsabilità delle parti nella determinazione di cause di nullità, ma anche per la sostanziale superfluità dei termini richiesti rivelata in definitiva dalla strumentalità della condotta difensiva.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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