T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 442 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso la Sig.ra D.I.M.S. espone di essere stata inserita nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso A177 (pianoforte), A031 (ed. musicale scuole secondarie di II°) e A032 (ed. musicale scuole secondarie P) della provincia del VerbanoCusioOssola, con istanza del 19 marzo 2002; aver prestato servizio presso vari istituti della provincia del Verbano Cusio Ossola, presentando periodicamente domanda di aggiornamento del punteggio per l’inserimento nelle specifiche graduatorie; essere stata, a seguito del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano Cusio Ossola, depennata dalle graduatorie permanenti definitive e dalle graduatorie di istituto di prima fascia per presunta mancanza del titolo abilitante; aver impugnato il predetto provvedimento con ricorso al TAR Piemonte, il quale ne disponeva in sede cautelare la sospensione, ripristinando provvisoriamente il diritto dell’interessata; essere stata successivamente reinserita nelle graduatorie di cui si tratta; essere stata nuovamente depennata a seguito di specifico decreto adottato dall’Amministrazione in data 11/7/2008.

La Sig.ra D.I.M.S. ricorre avverso il provvedimento con il quale è stato disposto il summenzionato depennamento, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale ed in ogni caso connesso a quello indicato.

L’Amministrazione si costituisce nel giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il provvedimento di depennamento adottato dall’Amministrazione contravviene a quanto in precedenza disposto da questo TAR con ordinanza n. 99/2008.

La censura non è fondata.

Detta ordinanza disponeva nei seguenti termini: "Ritenuta, ad un sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare priva di indicazioni specifiche in merito all’interesse pubblico perseguito con il provvedimento di autotutela impugnato, anche in relazione alla mancata valutazione della posizione della ricorrente e dell’affidamento ingenerato dallo stesso comportamento per anni inerte dell’Amministrazione….la presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione".

In ottemperanza all’ordinanza l’Amministrazione dapprima ha annullato il precedente provvedimento, reinserendo contestualmente l’interessata in graduatoria, successivamente ha adottato un nuovo provvedimento di depennamento adeguatamente motivato con riferimento allo specifico interesse pubblico con esso perseguito, consistente nella "tutela della posizione degli altri candidati aspiranti che seguono nelle graduatorie e che possiedono i requisiti previsti dalla Legge per la permanenza nelle stesse".

Ai sensi dell’art. 3, 1° comma del D.M. 12/2/2002, infatti, l’accesso alle graduatorie permanenti è condizionato al possesso da parte dei candidati di uno dei seguenti titoli: a) Idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) Idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.); c) Idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; d) Idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994.

Nel caso di specie, l’attestato di "qualifica di formazione professionale europeo (CEE) in tecnica di pianoforte per musica lirica II livello di qualificazione postdiploma conferito il 3/11/1997 presso sede formativa Valdichiana provincia di Arezzo" prodotto dalla ricorrente non risponde ai requisiti richiesti dal summenzionato decreto. Esso, infatti, difetta sia del riferimento alla valenza dell’attestato quale idoneità o abilitazione all’insegnamento; della menzione di un riferimento ministeriale che riconosca all’attestato medesimo il valore di idoneità o abilitazione all’insegnamento; che dei riferimenti normativi relativi al rilascio di tale attestato ai sensi delle Direttive 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994, prevedenti il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Pertanto, a seguito delle verifiche effettuate dall’Amministrazione, la ricorrente è stata legittimamente depennata, a fronte dei prevalenti interessi pubblici di trasparenza ed equità delle posizioni degli altri aspiranti collocati nella medesima graduatoria.

Sotto altro profilo la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, circostanza che le avrebbe irrimediabilmente precluso la possibilità di fornire il proprio apporto partecipativo nell’ambito del procedimento.

Anche tale censura è infondata.

Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la partecipazione di quest’ultima al procedimento è stata garantita, come ampiamente documentato dalla corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione convenuta, nonché dalle istanze di accesso.

Tuttavia tale partecipazione si è rivelata improduttiva dal punto di vista "difensivo" e "collaborativo" per l’interessata: infatti, sotto il profilo difensivo la docente non solo non ha contestato l’accertamento compiuto dall’amministrazione in ordine alla sua condizione di docente non abilitato, limitandosi ad un approfondito esame relativo a presunte carenze formali di cui il provvedimento d’e qua sarebbe viziato, ma non ha neppure apportato alcun elemento di utilità tale da indurre l’Amministrazione a determinarsi diversamente.

L’istituto della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinato dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 trova applicazione per i soli procedimenti iniziati ad istanza di parte, con esclusione delle procedure concorsuali.

Considerata la ratio della disposizione – che mira a contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell’attività amministrativa – deve ritenersi che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore debba essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito". L’istituto in questione ha la funzione di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione, di presentare controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, in modo tale da consentire alla stessa Amministrazione di acquisire e valutare ulteriori elementi utili all’adozione del provvedimento; nella fattispecie, è evidente che, quand’anche si fosse dato corso a tale procedura, l’apporto partecipativo dell’interessata non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla natura del provvedimento finale, il quale non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, data la mancanza di un requisito prescritto dalla legge ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti; donde la legittimità del disposto depennamento, la cui adozione rappresenta per l’Ufficio scolastico un atto dovuto, tenuto conto del carattere vincolato dell’attività di cui si tratta.

Ugualmente infondata in quanto priva di alcuna prova è l’ultima censura.

Si lamenta che prima che venisse adottato il provvedimento oggi impugnato, la posizione che la ricorrente ricopriva nelle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, nelle graduatorie d’istituto di prima fascia, del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, prima di essere nuovamente depennata dalle stesse, non risultava corretta, non essendo mai stato aggiornato il punteggio effettivamente maturato dalla ricorrente, nel corso degli anni 2005 e 2007; si aggiunge che "in riferimento alla classe di concorso AJ77, alla ricorrente sarebbero spettati 134,75 punti, invece dei 98,75 attribuiti (avendo maturato 36 punti nel corso degli anni scolastici 2005 – 2006 e 2006 – 2007); in riferimento alla classe di concorso A032 le sarebbero spettati 101 punti, invece dei 65 attribuiti (avendo maturato 24 punti nel corso degli anni scolastici 2005 – 2006 e 2006 – 2007).

Nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e indicare anche tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste ed offrire una sufficiente rappresentazione del contesto fattuale su cui il vizio si appunta, pena l’inammissibilità, per genericità, della censura proposta (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 234).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *