Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16761

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di attribuzione di quota della pensione di riversibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 3, L. divorzio, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 28 gennaio 2008, accoglieva l’appello proposto da B.M.B. nei confronti di O.A. e dell’INPDAP, ente erogatore, avverso il provvedimento del Tribunale di Imperia del 10.10.2007.

Ricorre per cassazione la O., sulla base di due motivi.

Non svolgono attività difensiva la B. e l’INPDAP. La ricorrente deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito, relativo a violazioni di legge, nonchè della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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