T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 28-04-2011, n. 666 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Mastroviti e Domenico Antonio Gambatesa;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 maggio 2010, la sig.ra V.S., conduttrice dell’unità immobiliare ad uso commerciale di proprietà del Gruppo Elle di Marco Latorre & C. s.n.c., sita in Vieste alla via Dante Alighieri, angolo via Giovanni Verga n. 10, ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 16390/05 del 19 marzo 2009 con il quale il Comune di Vieste ha autorizzato il sig. M.T. a realizzazione una struttura da destinare a parcheggio autoveicoli sul suolo sito tra la via Giovanni Verga e la via Dante Alighieri individuato in catasto sub part.lle nn. 3781, 3782 e 3795; ha chiesto altresì l’annullamento della relazione del 13 dicembre 2005, allo stato non conosciuta, richiamata nel permesso di costruire.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito a resistere in giudizio il controinteressato, sig. M.T., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, l’irricevibilità del ricorso stesso per tardività, deducendo la sua infondatezza e chiedendo in subordine il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 10 giugno 2010 il Presidente, su istanza concorde delle parti, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio dell’8 luglio 2010.

Entrambe le parti hanno presentato una memoria e parte ricorrente ha depositato una consulenza tecnica di parte.

Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2010, con ordinanza n. 513, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare considerato tra l’altro che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso si manifestava irricevibile per tardività, in quanto il cartello di inizio lavori, di cui alla documentazione fotografica versata in atti (all. 6), recava: a) l’inizio dei lavori il 25.01.2010, b) numero e data del permesso di costruire, c) la tipologia dei lavori stessi "Lavori di sistemazione di un volume interrato da adibire a parcheggio".

Entrambe le parti costituite hanno prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 16 novembre 2010 la Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5249 ha accolto l’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza n. 513 di questo T.A.R. rilevando l’opportunità di addivenire alla decisione di merito in I grado re adhuc integra e sollecitando nel contempo la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

La sig.ra S. ed il sig. T. hanno depositato una memoria ciascuno per l’udienza di discussione fissata per il 13 aprile 2011 rispettivamente in data 11 marzo 2011 ed in data 7 aprile 2011.

Considerato che la memoria dell’odierno controinteressato era stata depositata oltre i termini perentori di legge, in data 11 aprile 2011 la ricorrente ha depositato una istanza di rinvio al fine di poter replicare, non intendendo chiedere lo stralcio dal giudizio della memoria stessa.

Alla udienza pubblica del 13 aprile 2011 il Presidente ha rappresentato che la causa era matura per la decisione e, pertanto, non ha concesso il rinvio e la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio deve rilevare preliminarmente la tardività del deposito della memoria del controinteressato, sig. T., ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, essendo stata depositata in data 7 aprile 2011 e, quindi, oltre il termine perentorio ivi previsto di trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione celebrata il giorno 13 aprile 2011.

Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo, sollevata dal controinteressato ad avviso del quale il dies a quo per la proposizione del ricorso sarebbe iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2010, data di affissione del cartello di inizio lavori e, quindi, sarebbe abbondantemente decorso il termine di 60 giorni avendo la ricorrente notificato il ricorso solo in data 7 maggio 2010.

L’eccezione è fondata nei termini di seguito esposti.

Il Collegio deve evidenziare che il sig. T. sul quale, concordando sul punto con parte ricorrente, incombe l’onere della prova della eccepita tardività, ha sostenuto di aver affisso il cartello di inizio lavori in data 26 gennaio 2010, la stessa data in cui risulta protocollata al Comune la data di comunicazione lavori indicata nel 25 gennaio 2010, cartello ubicato in maniera ben visibile a chiunque ed a meno di un metro dal cancello di entrata dell’esercizio commerciale della ricorrente; ha aggiunto che, come già rappresentato da questa Sezione nell’ordinanza n. 513 di rigetto della domanda incidentale di sospensione e come risulta dalla documentazione fotografica versata in atti (all. 6 alla memoria depositata in data 9 giugno 2010), il cartello di inizio lavori recava: a) la data di inizio dei lavori: 25.01.2010, b) numero e data del permesso di costruire, c) la tipologia dei lavori stessi "Lavori di sistemazione di un volume interrato da adibire a parcheggio"; ha altresì rappresentato che la ricorrente ha affermato di possedere ed ha prodotto in giudizio il certificato di destinazione urbanistica dei suoli oggetto dell’intervento, datato 9 febbraio 2010 e, quindi, ragionevolmente, a quella data la ricorrente avrebbe avuto la piena conoscenza del permesso di costruire e dei dati di progetto altrimenti non avrebbe avuto senso tale acquisizione documentale, risultando gli estremi del permesso di costruire, come detto, già dal 26 gennaio 2010 dal cartello di inizio lavori.

Il sig. T., per mero scrupolo difensivo, aggiunge che sussisterebbero ulteriori dati certi e univoci a far ritenere che la ricorrente fosse a conoscenza del provvedimento impugnato e della sua lesività addirittura in un momento anteriore alla comunicazione di inizio lavori; ciò in quanto già in data 6 aprile 2009, in seguito al rilascio del permesso di costruire (del 19 marzo 2009) esso controinteressato aveva depositato presso il Comune di Vieste idonea documentazione attestante l’inizio della esecuzione di operazioni di sondaggio manuale per l’esecuzione di relazione geognostica per il dimensionamento delle paratie in c.a. di cui al permesso di costruire stesso e già a tale data i proprietari delle unità abitative circostanti, tra cui anche il legale rappresentante del Gruppo Elle di Marco Latorre & C. s.n.c., società locatrice della ricorrente, avevano notificato atti di diffida,versati in atti, insorgendo contro il titolo edilizio ad esso rilasciato e costituendo un "comitato spontaneo di residenti" per cui sembrerebbe difficile immaginare che la ricorrente, quotidianamente presente nel proprio esercizio commerciale, non fosse a conoscenza di quanto sopra e, quindi, dal settembre 2009 non avesse consapevolezza degli interventi assentiti dal Comune di Vieste.

Il Collegio deve rilevare che la ricorrente mentre nel ricorso (a pag 2) ha sostenuto di avere appreso "solo di recente…a seguito dell’avvio dei lavori", della lesività del titolo edilizio impugnato, successivamente nella memoria depositata in data 11 marzo 2011 (pagg.89) ha cambiato versione ed ha sostenuto di essersi potuta rendere conto "concretamente della effettiva natura dell’intervento e della sua lesività in relazione ai propri interessi, solo allorquando, in epoca successiva rispetto alla apposizione del cartello, ha avuto la possibilità di esaminare i relativi elaborati progettuali..", ma non indica la data effettiva in cui li ha esaminati, in disparte la questione che verosimilmente potrebbe averne avuto conoscenza anche in epoca anteriore per il clamore che aveva suscitato nella zona il rilascio del titolo edilizio per cui è causa come risulta in atti, circostanza sulla quale la ricorrente non replica.

Il Collegio, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa alla luce della quale la tardività di una impugnazione di un permesso di costruire deve essere valutata rapportandola al concreto svolgersi della specifica vicenda, ritiene che nella fattispecie oggetto di gravame sia da condividere la prospettazione del controinteressato.

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso sia tardivo in quanto proposto in data 7 maggio 2010 e, quindi, oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal 26 gennaio 2010, data di affissione del cartello di inizio lavori o al più dal 9 febbraio 2010, data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei suoli oggetto dell’intervento, in quanto, ragionevolmente, a quella data la ricorrente aveva la piena conoscenza degli elaborati progettuali del permesso di costruire impugnato, i cui estremi erano indicati nel cartello di inizio lavori, altrimenti non avrebbe avuto senso tale acquisizione documentale.

Considerato che la ricorrente ha fornito due diverse versioni in riferimento al momento in cui ha avuto contezza della effettiva natura dell’intervento e della sua lesività in relazione ai propri interessi, né ha indicato la data in cui ha esaminato gli elaborati concettuali, il Collegio, tenuto conto anche del comportamento delle parti ai sensi dell’art. 64 c.p.a., per i suillustrati motivi dichiara, conseguentemente, il ricorso irricevibile per tardività.

Il Collegio, considerato il tenore delle difese di entrambe le parti costituite, ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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