Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16760 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza depositata il 14 febbraio 2008 e notificata il successivo 22 febbraio della Corte d’appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente, il reclamo proposto da P.P. per ottenere la revoca della sentenza del Tribunale di Catanzaro che ne aveva dichiarato il fallimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione che ha affidato a tre motivi.

Nessuno degli intimati ha spiegato difesa.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 153 c.p.c., e art. 154 c.p.c., comma 4.

Sostiene il ricorrente che la declaratoria d’intempestività del reclamo, pronunciata dalla Corte distrettuale ai sensi dell’art. 18, comma 14, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, sarebbe errata in quanto alla data del 25 marzo 2008 in cui l’atto venne depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare, il termine ivi previsto di giorni trenta non era ancora decorso. Formula quesito di diritto pertinente alla censura.

Il motivo è fondato.

Computandosi dal 22.2.2008, in cui, secondo quanto emerge dagli atti esaminabili in ragione della natura processuale del vizio denunciato, il F. ricevette la comunicazione della sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, il termine di trenta giorni per proporre il reclamo, scaduto alla data del 23 marzo successivo, in cui si festeggiò però la Pasqua di Resurrezione, si è prorogato ex art. 155 c.p.c., comma 4, al 25 marzo, che rappresentava il primo giorno utile non festivo. A questa data il predetto fallito curò il deposito del reclamo che, per l’effetto, fu sicuramente tempestivo.

L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento di ogni altra censura, e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte del merito che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbita ogni altra censura.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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