T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 1038 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente M.P. premette di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di San Gregorio (Ct), identificato al catasto al foglio 5, particelle 633, 634 e 795. Precisa, altresì, che era stata stipulata convenzione di lottizzazione nell’anno 1992, e che poi a seguito della decadenza di tale convenzione, ne era stata proposta un’altra. Su quest’ultimo procedimento, a seguito di incontri e trattative il Comune esprimeva parere favorevole, ma non esitava l’atto conclusivo. Conseguentemente il ricorrente notificava atto di diffida extragiudiziale e poi proponeva ricorso a questo Tar ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/1971. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1553/2006 che ha nominato quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Messina.

Con provvedimento del 17.05.2007 il Commissario ad acta ha concluso, rigettando l’istanza avanzata dal ricorrente, il procedimento sul quale si era formato il silenzio/rifiuto. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con autonomo ricorso n. 2559/2007 R.G..

Nelle more della decisione del ricorso, in data 8 marzo 2009, il ricorrente afferma essere decaduti i vincoli di PRG finalizzati alla espropriazione per la realizzazione di opere di pubblica utilità (strada pubblica); pertanto, ha notificato al Comune ulteriore atto di diffida – datato 26 maggio 2009 – per ottenere una nuova zonizzazione dell’area in esame.

Nel silenzio dell’amministrazione, è stato proposto il ricorso in epigrafe per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e per ottenere la conclusione del procedimento, anche mediante Commissario ad acta.

Il Comune di San Gregorio – pur ritualmente evocato – non si è costituito in giudizio.

Il Collegio rileva, in primo luogo, che l’inerzia della PA fronteggiata con il gravame in esame è diversa da quella che ha dato luogo all’adozione della già richiamata sentenza di questa Sezione n. 1553/2006: in quel caso si trattava di concludere esplicitamente il procedimento volto all’approvazione di un piano di lottizzazione; in questo caso, invece, il ricorrente ha chiesto l’attribuzione di una nuova qualificazione urbanistica al proprio terreno, in considerazione dell’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente posti. Si tratta quindi di una diversa attività amministrativa, attinente alla qualificazione urbanistica di un’area, che sarebbe stata non esitata dal Comune intimato.

Con OCI n. 508/2010 parte ricorrente è stata onerata di comprovare la data di approvazione dello strumento urbanistico, al fine di verificare l’affermata decadenza dei vincoli espropriativi apposti col PRG.

In esecuzione della predetta ordinanza, il ricorrente ha prodotto copia del decreto dirigenziale A.R.T.A. dell’8 marzo 2004, contenente l’approvazione del PRG del Comune di San Gregorio.

Sebbene il predetto decreto non contenga una indicazione chiara circa la destinazione impressa ad una parte del terreno del ricorrente per la realizzazione di una strada pubblica, l’esistenza di tale destinazione, e la decadenza del connesso vincolo espropriativo per avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dalla legge, può essere ritenuta circostanza non contestata nell’odierno giudizio, come si deduce dal tenore della nota prot. 16796 datata 11.09.2009 emessa dal Comune di San Gregorio e prodotta agli atti di causa.

Ne consegue la fondatezza del ricorso in quanto indirizzato a rimuovere l’illegittima inerzia serbata dal Comune intimato in ordine alla istanza presentata dalla parte ricorrente, con la quale è stata presupposta l’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi impressi col PRG e richiesta l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.

Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in base al quale: "Come già ripetutamente affermato dalla Sezione (sentenze n. 551/2008, n. 1137/2006), dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto e le istanze dei privati che mirano a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità devono essere puntualmente riscontrate. Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore – cioè il potere pubblico di conferire a un’area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione -, deve culminare nell’adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l’art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, com’è noto, l’obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia dell’amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall’ordinamento nel suo complesso (cfr. TAR Puglia – Lecce, sez I, 08 febbraio 2007, n. 371)." (Tar Catania, I, 1573/09).

Devesi solo precisare, a margine, che l’amministrazione è tenuta ad esaminare le istanze dei privati volte all’ottenimento di un beneficio anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, nel qual caso infatti incombe sulla PA l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

In conclusione, il Comune intimato provvederà ad esitare l’istanza del ricorrente con provvedimento espresso, da emettere nel termine di giorni 120 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, attraverso la predisposizione e l’approvazione di una variante.

Si deve precisare che non è possibile, in questa sede, stabilire anche quale sia il contenuto concreto che l’atto di classificazione urbanistica dovrà assumere, venendo in rilievo in questo contesto una attività amministrativa altamente discrezionale, di stretta competenza del Comune, che non può essere indirizzata dal giudicante pena lo sconfinamento in settori non propri.

Per l’ipotesi in cui l’inerzia del Comune permanga oltre il termine assegnato, si nomina sin da ora quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Catania, con facoltà di subdelega a qualificato funzionario appartenente al medesimo ufficio, che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni 120 dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 – l’eventuale documentata nota per la remunerazione dell’attività svolta e per il rimborso delle spese sostenute, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di San Gregorio di provvedere sull’istanza di riqualificazione urbanistica presentata dal ricorrente entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della sentenza.

Condanna il Comune di San Gregorio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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