Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-04-2011, n. 2549 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

non appare provata la mancata concessione da parte del giudice di prime cure dei termini per la presentazione di motivi aggiunti, e che comunque anche in secondo grado non sono emerse ragioni dirimenti riguardanti i documenti successivamente depositati in giudizio dal Comune appellato;

considerato che il ricorso appare manifestamente infondato in ordine alle censure dedotte di violazione dell’art. 3, comma 1 lett. E e dell’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l’opera realizzata, ossia una tettoia in legno posta a confine del vicino e imbullonata al muro perimetrale della sua abitazione, delle dimensioni di mt. 4,95 x mt. 3,25 e stabilmente ancorata al muro perimetrale dell’immobile, non può essere considerata di natura pertinenziale, dando invece luogo ad una modificazione della sagoma e del prospetto dell’edificio e quindi necessitando di un titolo abilitativo espresso;

considerato che non possono considerarsi fondati nemmeno i rilievi di natura procedimentale, in merito alla non rituale assunzione in un unico atto della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del provvedimento di demolizione, atteso che, dal punto di vista effettuale, non vi sono state lesioni delle situazioni soggettive della parte privata, stante la natura di provvedimento vincolato dell’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, e che quindi la limitata valenza degli apporti procedimentali del privato;

considerato di dover respingere l’appello, con consequenziale condanna alle spese della parte soccombente;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 632 del 2011;

2. Condanna F. A. J. a rifondere al Comune di Anzio le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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